Legge Regionale 25 maggio 2021 , n. 8

Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2021

(BURL n. 21 suppl del 28 Maggio 2021 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-05-25;8

Art. 7
1. Il comma 3 bis dell'articolo 116 della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)(8)è sostituito dal seguente:
'3 bis. In presenza di casi straordinari legati a gravi eventi calamitosi per i quali è stato decretato dal Governo lo stato di emergenza o dalla Regione lo stato di crisi, la Giunta regionale può adottare, sentite le associazioni maggiormente rappresentative del settore commercio ai sensi della legge 580/1993, nonché l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), provvedimenti motivati di deroga rispetto a quanto previsto dal comma 2. Nel caso in cui l'evento calamitoso non riguardi l'intera Regione, i provvedimenti di cui al periodo precedente possono essere adottati per singole parti del territorio regionale, anche su proposta del comune o dei comuni interessati.'.
NOTE:
8. Si rinvia alla l.r. 2 febbraio 2010, n. 6, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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