Legge Regionale 25 maggio 2021 , n. 8

Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2021

(BURL n. 21 suppl del 28 Maggio 2021 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-05-25;8

Art. 25
1. All'articolo 48 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria)(11)è apportata la seguente modifica:
a) al comma 6 bis le parole 'L'attività di vigilanza e controllo è svolta' sono sostituite dalle seguenti: 'L'attività di vigilanza e controllo sugli anellini inamovibili da utilizzare per gli uccelli da richiamo di cui ai commi 1, 1bis e 3 dell'articolo 26[è svolta verificando unicamente la presenza dell'anellino sull'esemplare e](15) deve essere effettuata'.
NOTE:
15. La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 25, comma 1, lettera a)limitatamente alle parole “è svolta verificando unicamente la presenza dell’anellino sull’esemplare e”. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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