Legge Regionale 24 giugno 2021 , n. 10

Istituzione del Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità. Modifiche alle leggi regionali n. 6/2009, n. 18/2010 e n. 22/2018

(BURL n. 25 suppl. del 25 Giugno 2021 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-06-24;10

Art. 1
(Finalità e istituzione)
1. La Regione, in attuazione dell'articolo 2, comma 4, lett. o), dello Statuto d'autonomia, istituisce, presso il Consiglio regionale, il Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità, di seguito denominato Garante, al fine di promuovere la piena tutela dei diritti e degli interessi delle persone con disabilità, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), dall'articolo 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità).
2. Il Garante, nell'esercizio delle proprie funzioni, non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale e svolge la propria attività con imparzialità, autonomia e indipendenza di giudizio e di valutazione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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