Legge Regionale 23 luglio 2021 , n. 13

Disciplina delle attività di tatuaggio e piercing

(BURL n. 30 suppl. del 27 Luglio 2021 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-07-23;13

Art. 4
(Esercizio dell'attività)
1. L'esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge avviene nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari definiti con il provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 12, al fine di garantire elevati standard di qualità e competenza da parte degli operatori.
2. L'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing, nonché l'apertura, il trasferimento e la trasformazione della sede ove tali attività vengono svolte, sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), da presentare al comune nel cui territorio viene svolta l'attività, tramite lo sportello unico per le attività produttive (SUAP).
3. I comuni, attraverso i SUAP, provvedono a inoltrare la SCIA ricevuta all'agenzia di tutela della salute (ATS) competente per territorio al fine dell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo.
4. I rifiuti prodotti nell'esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge devono essere smaltiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia ambientale e sanitaria.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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