Legge Regionale
23 luglio 2021
, n. 13
Disciplina delle attività di tatuaggio e piercing
(BURL n. 30 suppl. del 27 Luglio 2021 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-07-23;13
Art. 4
(Esercizio dell'attività)
1. L'esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge avviene nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari definiti con il provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 12, al fine di garantire elevati standard di qualità e competenza da parte degli operatori.
2. L'avvio delle attività di tatuaggio e piercing, nonché il subingresso, il trasferimento e la trasformazione della sede ove tali attività vengono svolte, sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), da presentare al comune nel cui territorio viene svolta l'attività, tramite lo sportello unico per le attività produttive (SUAP).(1)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia