Legge Regionale
23 luglio 2021
, n. 13
Disciplina delle attività di tatuaggio e piercing
(BURL n. 30 suppl. del 27 Luglio 2021 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-07-23;13
Art. 4
(Esercizio dell'attività)
1. L'esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge avviene nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari definiti con il provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 12, al fine di garantire elevati standard di qualità e competenza da parte degli operatori.
2. L'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing, nonché l'apertura, il trasferimento e la trasformazione della sede ove tali attività vengono svolte, sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), da presentare al comune nel cui territorio viene svolta l'attività, tramite lo sportello unico per le attività produttive (SUAP).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia