Legge Regionale
23 luglio 2021
, n. 13
Disciplina delle attività di tatuaggio e piercing
(BURL n. 30 suppl. del 27 Luglio 2021 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-07-23;13
Art. 6
(Disposizioni per i soggetti minorenni)
1. Ai fini dell'esecuzione di tatuaggi e piercing sui minori di anni diciotto è necessario il consenso di chi esercita sul minore la responsabilità genitoriale o altra forma di tutela prevista dall'ordinamento civile.
2. In ogni caso è vietata l'esecuzione di tatuaggi sui minori di anni sedici, nonché l'esecuzione di piercing sui minori di anni quattordici.
3. In deroga alle disposizioni di cui al comma 2, è consentita l'esecuzione del piercing al lobo dell'orecchio sul minore di anni quattrodici, con il consenso di chi esercita su di esso la responsabilità genitoriale o altra forma di tutela prevista dall'ordinamento civile.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia