Legge Regionale 23 luglio 2021 , n. 13

Disciplina delle attività di tatuaggio e piercing

(BURL n. 30 suppl. del 27 Luglio 2021 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-07-23;13

Art. 9
(Fiere e altre manifestazioni pubbliche)(2)
1. L'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing in occasione di fiere o altri eventi pubblici è soggetto a presentazione della SCIA attestante il rispetto dei requisiti igienico-sanitari di cui all’articolo 4, fermo restando quanto previsto dall’articolo 10 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania) per i cittadini provenienti da altri Stati membri dell’Unione europea. I cittadini provenienti da Paesi terzi osservano quanto previsto dal medesimo articolo 10 del d.lgs. 206/2007 per quanto applicabile.
NOTE:
2. L'articolo è stato sostituito dall'art. 6, comma 1, lett. b) della l.r. 6 giugno 2025, n. 8. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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