Legge Regionale
23 luglio 2021
, n. 13
Disciplina delle attività di tatuaggio e piercing
(BURL n. 30 suppl. del 27 Luglio 2021 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-07-23;13
Art. 9
1. L'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing in occasione di fiere o altri eventi pubblici è soggetto a presentazione della SCIA attestante il rispetto dei requisiti igienico-sanitari di cui all’articolo 4, fermo restando quanto previsto dall’articolo 10 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania) per i cittadini provenienti da altri Stati membri dell’Unione europea. I cittadini provenienti da Paesi terzi osservano quanto previsto dal medesimo articolo 10 del d.lgs. 206/2007 per quanto applicabile.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia