Legge Regionale 23 luglio 2021 , n. 13

Disciplina delle attività di tatuaggio e piercing

(BURL n. 30 suppl. del 27 Luglio 2021 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-07-23;13

Art. 12
(Disposizioni sull'attuazione)
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con delibera di Giunta regionale sono disciplinate:
a) le modalità di svolgimento dei percorsi formativi e degli aggiornamenti previsti all'articolo 3;
b) le informazioni sui rischi legati all'esecuzione e sulle precauzioni da tenere dopo l'effettuazione di tatuaggi o piercing;
c) i requisiti igienico-sanitari per lo svolgimento delle attività di tatuaggio e piercing;
d) le modalità di preparazione, di utilizzo e di conservazione, nonché le cautele d'uso delle apparecchiature e dei pigmenti colorati e dei monili utilizzabili;
e) i contenuti del consenso informato obbligatorio di cui all'articolo 11;
f) le modalità di autorizzazione e svolgimento delle manifestazioni pubbliche di tatuaggio e piercing.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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