Legge Regionale
23 luglio 2021
, n. 13
Disciplina delle attività di tatuaggio e piercing
(BURL n. 30 suppl. del 27 Luglio 2021 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-07-23;13
Art. 13
(Disposizioni transitorie)
1. I percorsi formativi afferenti al profilo professionale del QRSP di operatore tatuaggi e piercing realizzati da enti accreditati in Lombardia, iniziati ma non conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano a svolgersi regolarmente fino alla loro conclusione con lo stesso numero di ore stabilito in sede di progettazione.
2. I soggetti che concludono i percorsi formativi di cui al comma 1 sono esentati dagli obblighi formativi di cui all'articolo 3, comma 1, salvo quanto previsto all'articolo 3, comma 4.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia