Legge Regionale 6 agosto 2021 , n. 15

Assestamento al bilancio 2021 - 2023 con modifiche di leggi regionali

(BURL n. 32, suppl. del 10 Agosto 2021 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-08-06;15

Art. 9
(Modifiche agli articoli 42, 44 e 48 della l.r. 10/2003)
1. Alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali)(11) sono apportate le seguenti modifiche:
a) i commi 5 e 6 dell'articolo 42 sono abrogati;
b) dopo il comma 12 dell'articolo 44 è inserito il seguente:
'12 bis. Per effetto dell'avvenuta trascrizione della cessione di cui al comma 12 entro i termini di cui al quarantaquattresimo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, risultano pienamente adempiuti gli obblighi di comunicazione di cui ai commi quarantaquattresimo e quarantacinquesimo del medesimo articolo 5. A far data dal 1° gennaio 2022 non si applica il pagamento del diritto fisso di cui al quarantasettesimo comma dell'articolo 5 del d.l. 953/1982.';
c) il comma 4 dell'articolo 48 è sostituito dal seguente:
'4. Dal 1° gennaio 2022 sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica i motoveicoli e gli autoveicoli per i quali si sia provveduto all'annotazione sulla carta di circolazione degli estremi relativi al certificato di rilevanza storica secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 1048, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021).'.
2. Ai minori introiti di cui al Titolo 1 'Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa' - Tipologia 0101 'Imposte, tasse e proventi assimilati' dello stato di previsione delle entrate del bilancio 2021-2023, derivanti dalla lettera b) del comma 1, stimati in euro 200.000,00 annui, si fa fronte per il triennio 2021 - 2023 con le regolazioni contabili, a valere sul gettito della tassa automobilistica, nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio regionale recate dalla manovra di assestamento 2021-2023.
NOTE:
11. Si rinvia alla l.r. 14 luglio 2003, n. 10, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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