Legge Regionale
6 agosto 2021
, n. 15
Assestamento al bilancio 2021 - 2023 con modifiche di leggi regionali
(BURL n. 32, suppl. del 10 Agosto 2021 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-08-06;15
Art. 10
(Modifiche alla l.r. 28/1999)
1. Alla legge regionale 20 dicembre 1999, n. 28 (Disposizioni in materia di riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio utilizzati per autotrazione)(12) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 4 dell'articolo 4 sono aggiunti i seguenti:
'4 bis. A decorrere dall'anno 2022 il comune invia alla Regione, tramite posta elettronica certificata, di norma entro il mese di gennaio, su apposito modello approvato con decreto del dirigente della competente struttura tributaria regionale, una relazione delle attività svolte nel corso dell'anno precedente con specifico riferimento alle verifiche in loco effettuate dagli organi di polizia locale.
4 ter. La quota annuale spettante a ciascun comune, sulla base del riparto delle risorse finanziarie stabilito con il provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 2, è liquidata entro sessanta giorni dal ricevimento della relazione di cui al comma 4 bis.';
4 ter. La quota annuale spettante a ciascun comune, sulla base del riparto delle risorse finanziarie stabilito con il provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 2, è liquidata entro sessanta giorni dal ricevimento della relazione di cui al comma 4 bis.';
b) dopo l'articolo 8è inserito il seguente:
'Art. 8 bis
(Trattamento dei dati personali tramite il sistema per la registrazione delle operazioni di rifornimento a prezzo scontato)
1. Al fine di semplificare le modalità di fruizione del beneficio di cui alla presente legge, nonché per rendere più efficiente l'azione di prevenzione delle infrazioni al diritto europeo in materia fiscale, le registrazioni delle operazioni di rifornimento a prezzo scontato vengono acquisite al sistema informatizzato di cui all'articolo 3, comma 7, tramite l'utilizzo di un nuovo applicativo denominato 'Mobile APP sconto carburante' e degli altri strumenti telematici connessi, secondo modalità definite con deliberazione della Giunta regionale. Per l'effettuazione dei controlli di cui all'articolo 7, comma 3, e per il monitoraggio dell'efficacia delle misure predisposte la Regione tratta esclusivamente i dati personali indispensabili alla fruizione del beneficio, secondo modalità definite con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali, che specifica i tipi di dati, le operazioni eseguibili, le modalità di elaborazione e le misure adeguate al rischio per i diritti e le libertà degli interessati derivanti anche dall'utilizzo di nuove tecnologie.';
(Trattamento dei dati personali tramite il sistema per la registrazione delle operazioni di rifornimento a prezzo scontato)
1. Al fine di semplificare le modalità di fruizione del beneficio di cui alla presente legge, nonché per rendere più efficiente l'azione di prevenzione delle infrazioni al diritto europeo in materia fiscale, le registrazioni delle operazioni di rifornimento a prezzo scontato vengono acquisite al sistema informatizzato di cui all'articolo 3, comma 7, tramite l'utilizzo di un nuovo applicativo denominato 'Mobile APP sconto carburante' e degli altri strumenti telematici connessi, secondo modalità definite con deliberazione della Giunta regionale. Per l'effettuazione dei controlli di cui all'articolo 7, comma 3, e per il monitoraggio dell'efficacia delle misure predisposte la Regione tratta esclusivamente i dati personali indispensabili alla fruizione del beneficio, secondo modalità definite con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali, che specifica i tipi di dati, le operazioni eseguibili, le modalità di elaborazione e le misure adeguate al rischio per i diritti e le libertà degli interessati derivanti anche dall'utilizzo di nuove tecnologie.';
c) dopo il comma 4 dell'articolo 9 è aggiunto il seguente:
'4 bis. Ai gestori, già attivi alla data del 28 febbraio 2021, di sospensione del beneficio di cui alla presente legge, che aderiscono alla misura dello sconto carburante mediante l'utilizzo del nuovo applicativo denominato 'Mobile APP sconto carburante' e degli altri strumenti telematici connessi di cui all'articolo 8 bis è riconosciuto, una tantum, un rimborso forfettario di euro 100,00 per agevolare la nuova organizzazione, anche in termini di sicurezza, correlata all'utilizzo del nuovo applicativo e degli strumenti telematici connessi. Il rimborso è riconosciuto a seguito della riattivazione della misura di riduzione del prezzo del carburante, secondo modalità stabilite con decreto del dirigente della competente struttura tributaria regionale. L'adesione successiva al novantesimo giorno dalla riattivazione dello sconto non dà diritto al rimborso.'.
2. Per il rimborso una tantum di cui al comma 4 bis dell'articolo 9 della l.r. 28/1999, come introdotto dal comma 1, lettera c), del presente articolo, per l'esercizio finanziario 2021 è autorizzata alla missione 01 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 04 'Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2021-2023 la spesa di euro 25.000,00 cui si fa fronte nell'ambito delle operazioni di equilibrio del bilancio con le maggiori risorse/riduzioni di spesa riportate nella sezione a) 'Copertura finanziaria delle disposizioni finanziarie' della tabella 2 'Variazione di spese' (Allegato 3).
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia