Legge Regionale 6 agosto 2021 , n. 15

Assestamento al bilancio 2021 - 2023 con modifiche di leggi regionali

(BURL n. 32, suppl. del 10 Agosto 2021 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-08-06;15

Art. 12
1. All'articolo 10 della legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni))(13)è apportata la seguente modifica:
a) al comma 6 le parole '; la provincia ne definisce la destinazione nell'Intesa di cui all'articolo 5, comma 6.' sono sostituite dalle seguenti: '. I proventi di cui al primo periodo, riscossi nella provincia di Sondrio a decorrere dall'annualità 2020, sono trasferiti alla stessa Provincia, unitamente a quelli del demanio idrico, sulla base dell'accordo tra la Regione e la Provincia medesima ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 33 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2008). In prima applicazione della disposizione di cui al precedente periodo, la Regione adegua, entro il 31 dicembre 2021, la programmazione dell'AQST con la Provincia di Sondrio, al fine di attribuire alla Provincia medesima i proventi previsti per la prosecuzione temporanea delle grandi derivazioni ad uso idroelettrico, di cui all'articolo 53 bis della l.r. 26/2003, riscossi nell'anno 2020 e riferiti al territorio provinciale.'.
NOTE:
13. Si rinvia alla l.r. 8 luglio 2015, n. 19, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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