Legge Regionale 6 agosto 2021 , n. 15

Assestamento al bilancio 2021 - 2023 con modifiche di leggi regionali

(BURL n. 32, suppl. del 10 Agosto 2021 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-08-06;15

Art. 16
1. Al fine di consentire il completamento del riordino dei consorzi di bonifica di primo grado, all'articolo 2 bis della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 25 (Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e disposizioni in materia di riordino dei consorzi di bonifica)(19) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 9 bis è sostituito dal seguente:
'9 bis. La Regione conclude le procedure di completamento del riordino dei consorzi di bonifica di primo grado entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Assestamento al bilancio 2021-2023 con modifiche di leggi regionali'. I procedimenti di riordino avviati ai sensi del comma 3 per i quali, alla scadenza del termine di cui al precedente periodo, non risultino ancora approvate le correlate deliberazioni della Giunta regionale di cui al comma 5, sono conclusi entro e non oltre due anni da tale scadenza.';
b) dopo il comma 9 bis è aggiunto il seguente:
'9 ter. Al fine di razionalizzare il processo di riordino dei consorzi di cui al comma 1 del presente articolo, la Giunta regionale può nominare quale commissario regionale di cui al comma 3, il commissario del consorzio di bonifica incorporante, già incaricato ai sensi dei commi da 5 a 7 dell'articolo 92 della l.r. 31/2008, prorogando, se necessario, il termine dell'incarico, fino ad un massimo di quindici mesi rispetto al termine previsto dall'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 92 della l.r. 31/2008. Fermo restando il trattamento economico spettante ai sensi dell'articolo 92, comma 7, della l.r. 31/2008, il commissario, nominato secondo quanto previsto dall'articolo 92, comma 5, della stessa l.r. 31/2008, svolge a titolo gratuito le ulteriori attività di competenza del commissario di cui al comma 3 del presente articolo, conferite dalla Giunta regionale. Gli organi ordinari di amministrazione del consorzio incorporante commissariato devono essere ricostituiti entro il termine della proroga stabilito dalla Giunta regionale ai sensi del presente comma.'.
2. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), si applica anche ai procedimenti di riordino dei consorzi di bonifica di primo grado avviati e non conclusi dalla Regione entro il 31 dicembre 2020.
3. La disposizione di cui al comma 1, lettera b), è applicabile anche ai consorzi di bonifica che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino commissariati ai sensi dell'articolo 92, commi da 5 a 7, della l.r. 31/2008.
NOTE:
19. Si rinvia alla l.r. 28 dicembre 2011, n. 25, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi