Legge Regionale 6 agosto 2021 , n. 15

Assestamento al bilancio 2021 - 2023 con modifiche di leggi regionali

(BURL n. 32, suppl. del 10 Agosto 2021 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-08-06;15

Art. 21
(Modifica all’articolo 2 della l.r. 18/2012 e norma di prima applicazione)
1. All'articolo 2 della legge regionale 17 dicembre 2012, n. 18 (Legge finanziaria 2013)(22)è apportata la seguente modifica:
a) al quarto periodo del comma 11 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
'riconosciuto esclusivamente sulla base delle presenze registrate presso la stessa sede regionale per un importo rispettivamente di euro 100,00 ed euro 200,00 a seduta e comunque nei limiti dei predetti importi massimi annui.'.
2. La modifica di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.
NOTE:
22. Si rinvia alla l.r. 17 dicembre 2012, n. 18, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi