Legge Regionale
8 novembre 2021
, n. 20
Disciplina della coltivazione sostenibile di sostanze minerali di cava e per la promozione del risparmio di materia prima e dell'utilizzo di materiali riciclati
(BURL n. 45, suppl. del 12 Novembre 2021 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-1 1-08;20
Art. 3
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) attività estrattiva: attività produttiva economica costituita da estrazione di sostanze minerali di cava, con eventuale prima lavorazione dei materiali estratti e recupero ambientale delle aree in cui l'estrazione è conclusa;
b) cava: unità produttiva economica caratterizzata da omogeneità di conduzione dell'attività estrattiva; è costituita dall'area estrattiva, nella quale è prevista l'estrazione di sostanze minerali di cava, e può comprendere:
1. area impianti e di stoccaggio: area adibita ad attività di lavorazione, trasformazione, valorizzazione e deposito temporaneo del materiale lavorato, proveniente anche dall'esterno della cava;
2. area per le strutture di servizio: area adibita a strutture connesse all'attività estrattiva, quali uffici, autorimesse, magazzini, strade di accesso e piste perimetrali; le aree di servizio possono essere individuate sia all'interno sia all'esterno dell'area estrattiva;
3. area di riassetto ambientale: area degradata, da sottoporre esclusivamente a recupero ambientale;
4. area di rispetto: area riportata nel progetto di coltivazione, non interessata dalle attività di cui ai numeri precedenti, nella quale possono essere realizzati gli interventi di mitigazione o anche, se possibile, di compensazione ambientale, nonché eventuali ulteriori interventi funzionali al progetto di recupero;
c) cava di recupero: cava in cui il Piano delle attività estrattive (PAE) consente la temporanea ripresa o la prosecuzione dell'attività estrattiva al solo fine di consentirne il recupero ambientale, secondo tempi e modalità stabiliti nel progetto di recupero ambientale;
d) cava cessata: cava non più oggetto di coltivazione; rientrano in tale categoria anche le cave esaurite, nelle quali non vi è più materiale estraibile, nonché le cave recuperate per le quali è certificato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale;
e) cava di riserva per opere pubbliche: cava destinata alla produzione di materiali inerti da utilizzare esclusivamente per le occorrenze di opere pubbliche;
f) giacimento coltivabile: porzione del territorio interessata dalla presenza di una risorsa mineraria naturale non rinnovabile, oggettivamente raggiungibile e priva di vincoli ineliminabili e di ostacoli che ne impediscano lo sfruttamento;
g) materiali inerti provenienti dal riutilizzo, dal riciclaggio e dal recupero di rifiuti o da altre fonti alternative: materiali derivanti dal recupero rifiuti o sottoprodotti come definiti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), purché idonei o resi idonei a essere utilizzati in luogo dei materiali di cava, in conformità alle vigenti disposizioni di legge;
h) recupero ambientale: il complesso delle operazioni con le quali le aree, interessate o meno dall'attività estrattiva, sono reinserite nel contesto territoriale;
i) mitigazione: il complesso degli interventi volti a eliminare o ridurre gli impatti negativi prodotti sull'ambiente dall'attività estrattiva;
j) compensazioni ambientali: interventi, complementari al progetto di coltivazione e recupero, avviati contestualmente all'attività di escavazione, attraverso i quali si ottengono benefici ambientali, in relazione agli impatti residuali, quali la riduzione dei livelli preesistenti di inquinamento, riequilibri diretti di assetti ecosistemici degradati o soluzioni a problemi ambientali esistenti nel territorio interessato dall'intervento;
k) operatore: soggetto interessato o soggetto titolato all'esercizio dell'attività estrattiva di cava;
l) settore merceologico: l'insieme che comprende i materiali estraibili dalla cava che presentano caratteristiche uniformi su tutto il territorio lombardo, in relazione alle tecnologie estrattive, alla lavorazione e all'utilizzo finale degli stessi;
m) area idonea per l'attività estrattiva: area inclusa in un giacimento coltivabile, avente caratteristiche di continuità territoriale, individuata nei PAE nella quale è consentita l'attività di coltivazione delle sostanze minerali di cava nel periodo di validità del piano, per i volumi massimi e alle condizioni previste dal piano stesso;
n) bacini di produzione: porzioni di territorio, distinte per settore merceologico, nelle quali sono presenti materiali di cava riferibili alla pianificazione di cui alla presente legge;
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia