Legge Regionale
8 novembre 2021
, n. 20
Disciplina della coltivazione sostenibile di sostanze minerali di cava e per la promozione del risparmio di materia prima e dell'utilizzo di materiali riciclati
(BURL n. 45, suppl. del 12 Novembre 2021 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-1 1-08;20
Art. 4
(Promozione dello sviluppo sostenibile e dell'economia circolare)
1. In attuazione dei principi dello sviluppo sostenibile, dell'economia circolare, nonché di quant'altro previsto all'articolo 1, comma 2, la Regione, le province, la Città metropolitana di Milano e i comuni promuovono lo sviluppo delle energie rinnovabili nelle aree di cava e l'uso efficiente delle materie prime di cava, nonché il riciclaggio e il riutilizzo dei materiali alle stesse alternativi, al fine di ridurre il consumo di materie prime, sostenere lo sviluppo economico e ridurre le possibili incidenze negative sull'ambiente.
2. Al fine di favorire, anche nell'ambito di progetti di opere pubbliche, l'utilizzo di materiali inerti provenienti dal riutilizzo, dal riciclaggio e dal recupero di rifiuti o da altre fonti alternative, limitando il ricorso alle cave di riserva per opere pubbliche di cui all'articolo 20, commi 1 e 6, lettera f), la Regione rende disponibile una banca dati di tali materiali che costituisce una sezione specifica dell'applicativo web di cui all'articolo 18, comma 3, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche). Tale banca dati indica quantità e tipologie dei materiali disponibili presso gli impianti di recupero rifiuti e il suo aggiornamento è effettuato dai gestori degli stessi impianti.
3. La Regione riconosce e promuove l'adozione di sistemi di gestione della qualità, il risparmio energetico, l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile e l'innovazione tecnologica nell'attività estrattiva, con l'obiettivo di migliorare lo sviluppo industriale del settore, la salute e la sicurezza sul lavoro anche mediante l'utilizzo di sistemi basati su tecnologie avanzate e, nel contempo, tutelare l'ambiente e migliorare la qualità del paesaggio, anche mediante la riduzione delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 17 e degli oneri di cui all'articolo 18. L'entità della riduzione degli oneri tariffari derivante dall'applicazione delle misure incentivanti di cui alla presente legge non può, in ogni caso, superare il 20 per cento dell'importo dovuto, dallo stesso operatore, ai sensi dell'articolo 18.
4. La Regione favorisce, secondo la disciplina nazionale ed europea vigente, l'adozione di marchi collettivi di qualità dei materiali lapidei da parte degli operatori e delle associazioni di imprenditori del settore, al fine di qualificare e valorizzare i materiali di cava estratti nel territorio regionale.
5. La Giunta regionale definisce:
a) gli strumenti per favorire l'utilizzo di materiali inerti provenienti dal riutilizzo, dal riciclaggio e dal recupero di rifiuti o da altre fonti alternative nelle opere pubbliche;
b) le misure incentivanti di cui al comma 3 e la disciplina della relativa procedura d'accesso, nonché i requisiti qualificanti e i comportamenti virtuosi che gli operatori interessati alle stesse misure devono dimostrare di possedere.
6. La Giunta regionale provvede, altresì, in relazione alle misure incentivanti di cui ai commi 3, 4 e 5, lettera b), agli adempimenti di cui all'articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia