Legge Regionale
8 novembre 2021
, n. 20
Disciplina della coltivazione sostenibile di sostanze minerali di cava e per la promozione del risparmio di materia prima e dell'utilizzo di materiali riciclati
(BURL n. 45, suppl. del 12 Novembre 2021 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-1 1-08;20
Art. 6
(Disciplina attuativa della coltivazione delle sostanze minerali di cava)
1. La Giunta regionale disciplina con una o più deliberazioni le modalità tecnico operative di attuazione e applicazione della presente legge e, in particolare:
c) gli strumenti e le misure incentivanti di cui all'articolo 4, comma 3, e all'articolo 15, commi 1 e 5;
d) lo schema di accordo tra l'operatore e il comune o i comuni territorialmente interessati di cui all'articolo 12, comma 4, finalizzato a promuovere la condivisione delle scelte progettuali dell'attività estrattiva, in coerenza con la convenzione redatta secondo lo schema tipo di cui alla lettera f);
e) il rilascio delle concessioni e le modalità di corresponsione dell'indennizzo di cui all'articolo 14, comma 8;
h) le procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative per l'estrazione di sostanze minerali di cava;
j) le tariffe e le modalità di versamento degli oneri derivanti dalle attività di cui all'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 (Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE), sulla base del costo effettivo del servizio.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia