Legge Regionale
8 novembre 2021
, n. 20
Disciplina della coltivazione sostenibile di sostanze minerali di cava e per la promozione del risparmio di materia prima e dell'utilizzo di materiali riciclati
(BURL n. 45, suppl. del 12 Novembre 2021 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-1 1-08;20
Art. 10
(Procedimento di approvazione del PAE)
1. Ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e di valutazione d'incidenza ambientale (VIncA), il PAE è approvato, anche per distinti settori merceologici, ai sensi dei commi da 2 a 5 del presente articolo.
2. La provincia o la Città metropolitana di Milano adotta la proposta di PAE, sentiti i comuni e gli enti gestori delle aree protette interessati, secondo la seguente procedura:
a) la provincia o la Città metropolitana di Milano avvia il procedimento di predisposizione della nuova proposta di PAE, ne dà comunicazione alla Regione, agli enti locali e agli enti gestori delle aree protette territorialmente interessati e ne dà notizia sul BURL, nonché sul sito istituzionale provinciale o metropolitano;
b) la provincia o la Città metropolitana di Milano elabora un documento programmatico del PAE e il rapporto preliminare di VAS, che pubblica sul proprio sito istituzionale e sul Sistema Informativo Valutazione Ambientale Strategica (SIVAS); dopo sessanta giorni, convoca una conferenza di valutazione per raccogliere contributi per definire i contenuti del piano e del rapporto ambientale e conclude la fase preliminare entro i successivi trenta giorni;
c) la provincia o la Città metropolitana di Milano elabora la proposta di PAE, tenendo conto dei contributi pervenuti durante la fase di cui alla lettera b), e, sentita la consulta per le attività estrattive di cava di cui all'articolo 24, comma 1, adotta la proposta di PAE; la proposta di PAE con il rapporto ambientale, comprensivo dello studio d'incidenza, e la sintesi non tecnica sono pubblicati sul sito istituzionale dell'ente e su SIVAS per sessanta giorni consecutivi, al fine di consentire a chiunque ne abbia interesse di formulare pareri e osservazioni.
3. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la formulazione dei pareri e delle osservazioni di cui al comma 2, lettera c), la provincia o la Città metropolitana di Milano acquisisce il parere motivato della propria autorità competente per la VAS, comprensivo della VIncA. Entro i successivi trenta giorni, tenendo conto del parere motivato, apporta al piano le modifiche conseguenti all'eventuale accoglimento delle osservazioni e delibera le controdeduzioni alle osservazioni. La proposta di PAE revisionata è trasmessa alla Regione, unitamente alle controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti e al parere motivato, comprensivo della VIncA.
4. Entro i successivi novanta giorni la Giunta regionale, acquisito il parere del comitato consultivo regionale di cui all'articolo 24, comma 5, verifica la conformità della proposta di PAE, trasmessa ai sensi del comma 3, alla presente legge e ai contenuti dell'atto di indirizzo, nonché la compatibilità della proposta con gli atti di programmazione e di pianificazione regionale rilevanti ai fini delle attività estrattive di cava e, sentita la competente commissione consiliare, esprime parere vincolante alla Città metropolitana di Milano o alla provincia interessata.
5. La provincia o la Città metropolitana di Milano adegua il piano al parere vincolante di cui al comma 4, a pena di inefficacia dei contenuti non adeguati, e approva il PAE entro sessanta giorni dall'acquisizione dello stesso parere, disponendone la pubblicazione nel BURL. In ogni caso, le province o la Città metropolitana di Milano non possono approvare il piano prima di aver acquisito il parere della Giunta regionale di cui al comma 4.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia