Legge Regionale
8 novembre 2021
, n. 20
Disciplina della coltivazione sostenibile di sostanze minerali di cava e per la promozione del risparmio di materia prima e dell'utilizzo di materiali riciclati
(BURL n. 45, suppl. del 12 Novembre 2021 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-1 1-08;20
Art. 11
(Rapporti con atti di pianificazione e programmazione statale, regionale e locale. Revisione e adeguamenti del PAE)(3)
1. Fatto salvo il rispetto della normativa statale relativa a piani e programmi statali con impatti sull'assetto e sull’uso del territorio che possono incidere sull’attività estrattiva, ivi inclusa la pianificazione di bacino di cui al d.lgs. 152/2006 e al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni), il PAE non può derogare alle previsioni del Piano territoriale regionale, del Piano paesaggistico regionale, dei Piani territoriali regionali d'area e dei piani territoriali dei parchi; il piano deve essere coerente con le previsioni degli altri piani regionali di settore e prevale sul Piano territoriale di coordinamento provinciale o sul Piano territoriale metropolitano. Le previsioni del PAE prevalgono sulle previsioni degli strumenti urbanistici locali e sono immediatamente efficaci e vincolanti, fatta salva la possibilità, per i comuni, di approvare, nelle aree idonee per l'attività estrattiva, varianti ai piani di governo del territorio, previo parere di compatibilità con gli obiettivi del PAE, da rilasciare da parte della provincia o della Città metropolitana di Milano sulla base dei criteri di cui all'articolo 9, comma 2, lettera j). Ai fini dell'espressione del parere di compatibilità, si applicano le procedure e i termini di cui ai commi 5 e 7 dell'articolo 13 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio). La provincia o la Città metropolitana di Milano, dopo l'approvazione del PAE, comunica ai comuni interessati le aree idonee, di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), ricadenti nel territorio di competenza. Ferma restando l'immediata efficacia del PAE, i comuni interessati provvedono ad apportare le correzioni necessarie per il coordinamento formale dei propri strumenti urbanistici rispetto alle previsioni del PAE, con la procedura di cui all'articolo 13, comma 14 bis, della l.r. 12/2005. Il parere di compatibilità di cui al secondo periodo non è dovuto se è già stato autorizzato il massimo dei volumi autorizzabili previsti per ciascuna delle aree idonee identificate nel PAE, o se, decorsi almeno cinque anni dall'approvazione del PAE, è stato autorizzato non meno del 70 per cento dei suddetti volumi.(4)
2. Il PAE è formulato sulla base di una previsione ventennale per i settori merceologici delle pietre ornamentali e dei materiali per l'industria e decennale per gli altri settori; è sottoposto a revisione ogniqualvolta se ne determini la necessità e, comunque, quando è stato estratto almeno il 75 per cento del materiale previsto dal PAE stesso.
3. Il PAE può essere sottoposto a revisione, anche parziale, per l'eventuale adeguamento anche in riduzione dei fabbisogni, per adeguamenti tecnici o normativi che su di esso incidano o in ottemperanza a provvedimenti dell'autorità giudiziaria non ancora passati in giudicato.
4. La revisione, anche parziale, del PAE è disposta secondo la procedura di cui ai commi da 1 a 5 dell'articolo 10.
5. Gli adeguamenti del PAE che non comportano valutazioni discrezionali, fermo restando l'eventuale svolgimento della procedura di VAS in relazione ai contenuti degli stessi adeguamenti, dovuti in ottemperanza o in esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria passati in giudicato, nonché a correzione di meri errori materiali o per stralcio di aree recuperate ai sensi del comma 6 del presente articolo sono disposti dalla provincia o dalla Città metropolitana di Milano con provvedimenti pubblicati nel BURL.
6. La pubblicazione nel BURL della certificazione dell'avvenuto recupero di una cava, o di una sua parte, effettuata ai sensi dell'articolo 19, comma 2, costituisce stralcio dal PAE dell'area recuperata.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia