Legge Regionale
8 novembre 2021
, n. 20
Disciplina della coltivazione sostenibile di sostanze minerali di cava e per la promozione del risparmio di materia prima e dell'utilizzo di materiali riciclati
(BURL n. 45, suppl. del 12 Novembre 2021 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-1 1-08;20
Art. 14
(Concessione e relativa indennità)
1. Qualora sia decorso almeno un anno dall'approvazione del PAE e, in relazione a un'area idonea non pervengano istanze di autorizzazione ai sensi dell'articolo 12 oppure le istanze pervenute siano complessivamente inferiori, per quantitativo massimo di materiale da estrarre, rispetto a quanto previsto dal PAE, la provincia o la Città metropolitana di Milano, se rileva motivi di pubblica utilità legati alla necessità di soddisfare fabbisogni di materiale o di garantire la realizzazione delle opere idrauliche, di cui all'articolo 21, comma 2, può disporre, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), l'acquisizione di una porzione dell'area idonea per l'attività estrattiva nel proprio patrimonio indisponibile e consentirne lo sfruttamento in concessione a un soggetto terzo che ne faccia richiesta.
2. A tal fine, la provincia o la Città metropolitana di Milano pubblica nel BURL un avviso di richiesta di manifestazione d'interesse, fissando un termine per l'invio di tali manifestazioni da parte di soggetti terzi interessati a ottenere la concessione di coltivazione sulla porzione individuata nell'ambito dell'area idonea di cui al comma 1.
3. Ricevute le manifestazioni di interesse, che devono pervenire da operatori dotati delle necessarie capacità tecniche ed economiche ed essere riferite a una specifica porzione dell'area idonea di cui al comma 1, la provincia o la Città Metropolitana di Milano ne dà notizia al proprietario dell'area interessata, cui è richiesto di comunicare, entro sessanta giorni, se sussiste un interesse alla coltivazione. Il proprietario è avvertito che, in difetto di interesse, potrà essere rilasciata concessione a soggetto terzo.
4. Entro lo stesso termine previsto al comma 3, il proprietario dell'area interessata, ove ritenga di non presentare domanda di autorizzazione, può far pervenire una proposta irrevocabile di vendita o di cessione temporanea dell'area a chi abbia presentato la manifestazione d'interesse, informandone la provincia o la Città metropolitana di Milano.
5. In caso di mancanza di interesse o di mancato riscontro del titolare del diritto sull'area interessata entro il termine fissato al comma 3, la provincia o la Città metropolitana di Milano informa il soggetto che ha manifestato l'interesse della possibilità di presentare la relativa richiesta di concessione entro i successivi sessanta giorni.
6. Al procedimento per il rilascio della concessione e al relativo rapporto concessorio si applicano, ove non diversamente disposto e in quanto compatibili, le disposizioni relative all'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva di cava di cui alla presente legge. In particolare, in caso di domande che insistono sulla medesima area di cui al comma 1, oppure di domande riferite complessivamente a volumi superiori a quelli massimi previsti dal PAE per l'area idonea, si applicano i disposti di cui ai commi da 3 a 5 dell'articolo 12.
7. Al fine del rilascio della concessione, la provincia o la Città Metropolitana di Milano acquisisce al proprio patrimonio indisponibile la porzione di area idonea oggetto della relativa manifestazione di interesse e ne dà notizia sul BURL.
8. Il concessionario è tenuto a corrispondere al proprietario della porzione di area idonea oggetto di concessione il valore di esproprio del terreno parametrato al materiale estraibile dalla cava e, nel caso, il valore degli impianti, dei lavori utilizzabili e del materiale estratto disponibile ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del regio decreto 1443/1927.
9. I diritti spettanti a terzi sulle medesime aree si risolvono sulle somme corrisposte al proprietario ai sensi del comma 8.
10. Il concessionario è tenuto a corrispondere, dal rilascio della concessione, un canone annuo, in luogo della tariffa di cui all'articolo 18, per ogni metro cubo di materiale estratto, pari a quello determinato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 2. Il canone è destinato agli enti di cui all'articolo 18, commi 2 e 3, nella quota percentuale e per le finalità e attività di cui allo stesso articolo 18, commi 2 e 3, fatto salvo quanto previsto al terzo periodo del comma 7 dell'articolo 20.
11. La Giunta regionale specifica le modalità per il rilascio delle concessioni, in relazione a quanto non applicabile ai sensi dell'articolo 12.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia