Legge Regionale
8 novembre 2021
, n. 20
Disciplina della coltivazione sostenibile di sostanze minerali di cava e per la promozione del risparmio di materia prima e dell'utilizzo di materiali riciclati
(BURL n. 45, suppl. del 12 Novembre 2021 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-1 1-08;20
Art. 16
(Convenzione)
1. Il rilascio dell'autorizzazione o della concessione di cui agli articoli 12, 14 e 20 è subordinato alla stipula di una convenzione tra l'operatore e il comune o i comuni sede dell'attività estrattiva.
2. La convenzione deve prevedere il rispetto di quanto previsto dall'eventuale accordo definito secondo lo schema di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), e contenere l'impegno dell'operatore:
a) a versare annualmente al comune o ai comuni di cui al comma 1 e alla provincia o alla Città metropolitana di Milano territorialmente interessata quanto previsto all’articolo 18, rispettivamente ai comuni la quota spettante dell’84 per cento e alla provincia o alla Città metropolitana di Milano la quota a essa spettante e quella dovuta alla Regione, complessivamente pari al 16 per cento; tale versamento è effettuato in un’unica soluzione, ove non diversamente concordato tra le parti nella convenzione di cui al presente articolo;(5)
b) a versare, qualora l'attività estrattiva si trovi anche parzialmente entro il perimetro dei parchi regionali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della l.r. 86/1983, all'ente gestore dell'area protetta una ulteriore somma, pari a un terzo di quella di cui alla lettera a), a titolo di compartecipazione alle spese di recupero dei valori di naturalità dell'area circostante la cava;
c) a eseguire a proprie spese, ovvero tramite monetizzazione ai sensi dell'articolo 19, comma 8, entro il termine stabilito dal provvedimento di autorizzazione o concessione e secondo le modalità concordate con il comune, le opere di recupero ambientale necessarie a realizzare la destinazione, al termine dell'attività estrattiva, prevista dal PAE, nonché le eventuali opere di mitigazione e compensazione;
d) a corrispondere la quota parte della tariffa spettante ai comuni, di cui all'articolo 18, comma 3, secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 11, lettera e), a favore dei comuni, diversi da quello o da quelli sede dell'attività estrattiva, qualora interessati da impatti, evidenziati nella procedura di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA, da utilizzare per le finalità di cui all'articolo 18, comma 3, secondo periodo;
3. Il comune o i comuni di cui al comma 1 provvedono alla stipula della convenzione entro sessanta giorni dalla richiesta da parte dell'operatore. In caso di mancato accordo fra il comune o i comuni interessati e l'operatore, quest'ultimo può chiedere che la provincia o la Città metropolitana di Milano determini, entro trenta giorni dalla richiesta, gli obblighi ai quali è condizionato il rilascio dell'autorizzazione o concessione. In tal caso, l'operatore è tenuto a sottoscrivere un atto con il quale assume gli obblighi di cui al comma 2 e si impegna a corrispondere una maggiorazione del 10 per cento della tariffa di cui all'articolo 18 alla provincia o alla Città metropolitana di Milano, che utilizza tali somme per le finalità di cui all'articolo 18, comma 3, terzo periodo.
NOTE:
5. La lettera è stata sostituita dall'art. 17, comma 1, lett. a) della l.r. 28 dicembre 2022, n. 33. Vedi anche art. 17, comma 2 della l.r. 28 dicembre 2022, n. 33.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia