Legge Regionale
8 novembre 2021
, n. 20
Disciplina della coltivazione sostenibile di sostanze minerali di cava e per la promozione del risparmio di materia prima e dell'utilizzo di materiali riciclati
(BURL n. 45, suppl. del 12 Novembre 2021 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-1 1-08;20
Art. 17
(Garanzie finanziarie per la coltivazione di sostanze minerali)
1. Il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 12è subordinato alla prestazione, a favore del comune o dei comuni sede dell'attività estrattiva, di idonee garanzie finanziarie, rilasciate da soggetti abilitati ai sensi della normativa in materia, per l'adempimento degli impegni assunti con la convenzione di cui all'articolo 16.
2. Lo svincolo della garanzia prestata ai sensi del comma 1è disposto dai comuni interessati entro novanta giorni dalla data di richiesta, previa certificazione, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, dell'avvenuta realizzazione delle opere di recupero e delle eventuali compensazioni e mitigazioni, in conformità alle previsioni del progetto di cui all'articolo 12, comma 10, lettera f).
3. Qualora il recupero ambientale sia effettuato per lotti o nel caso in cui sia prevista la manutenzione anche successiva alla fase di collaudo, il comune svincola la sola quota parte della garanzia relativa alle opere realizzate e certificate ai sensi dell'articolo 19.
4. La garanzia finanziaria di cui al presente articolo è dovuta anche per le concessioni relative alla coltivazione dei minerali di prima categoria ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto 1443/1927.
5. La Giunta regionale definisce i requisiti delle garanzie di cui al comma 1, nonché le modalità per la quantificazione dell'importo delle garanzie di cui al presente articolo, da determinare in base ai volumi e alla durata dell'autorizzazione e al costo degli interventi necessari per il recupero ambientale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia