Legge Regionale
8 novembre 2021
, n. 20
Disciplina della coltivazione sostenibile di sostanze minerali di cava e per la promozione del risparmio di materia prima e dell'utilizzo di materiali riciclati
(BURL n. 45, suppl. del 12 Novembre 2021 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-1 1-08;20
Art. 19
(Opere di mitigazione, recupero e compensazioni ambientali)
1. Il progetto di coltivazione e recupero di cui all'articolo 12 indica i contenuti, le fasi e i tempi di realizzazione delle opere di recupero ambientale, ai quali il titolare di autorizzazione all'attività estrattiva è tenuto ad attenersi. Il PAE individua le aree in cui l'attività estrattiva e il recupero ambientale devono svolgersi per lotti e in fasi successive e i casi in cui l'avvio dell'attività estrattiva in ciascun lotto è consentito esclusivamente all'avvenuto recupero di un lotto già cavato.
2. La realizzazione delle opere di recupero, mitigazione e compensazione ambientali, anche per singolo lotto, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera c), è certificata dal comune competente per territorio, sentito il parco, qualora il progetto ricada nell'ambito territoriale di un parco regionale, previa presentazione di adeguata documentazione tecnica da parte del titolare dell'autorizzazione.
3. Il comune competente per territorio trasmette alle province e alla Città metropolitana di Milano la certificazione di cui al comma 2 ai fini della relativa pubblicazione nel BURL.
4. La certificazione di cui al comma 2 costituisce presupposto per lo svincolo, in tutto o in parte, delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 17.
5. In caso di mancata esecuzione, da parte dell'operatore, delle opere necessarie alla mitigazione, al recupero ambientale o anche alla compensazione, nei tempi e nei modi previsti dall'autorizzazione, anche prorogata, il comune diffida l'operatore ad adempiere e stabilisce un tempo congruo alla regolare esecuzione. Trascorso inutilmente il termine stabilito con la diffida, il comune provvede a irrogare una sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 25, comma 3, e dispone l'esecuzione d'ufficio delle stesse opere, avvalendosi delle garanzie prestate dall'operatore ai sensi dell'articolo 17, nonché dei proventi della stessa sanzione, al fine di sostenere la spesa derivante dalle attività di cui al presente comma.
6. L'eventuale ripresa dell'attività estrattiva è subordinata al reintegro, da parte del titolare dell'autorizzazione, della quota parte della garanzia utilizzata per l'esecuzione d'ufficio delle opere di cui al comma 5.
7. Per la realizzazione delle opere di mitigazione e recupero ambientale è consentito l'utilizzo di rifiuti di estrazione in conformità alle previsioni di cui al d.lgs. 117/2008, nonché di idonei materiali inerti generati come sottoprodotti o derivanti dal riutilizzo, dal riciclaggio e recupero di rifiuti o da altre fonti alternative nel rispetto del d.lgs. 152/2006 e dei criteri e norme di settore.
8. Gli oneri eventualmente previsti ai fini della compensazione ambientale sono corrisposti dall'operatore secondo quanto stabilito dall'autorizzazione e sono destinati a interventi di riqualificazione ambientale e, in particolare, alla rete ecologica regionale.
9. La Giunta regionale individua forme incentivanti, con l'esclusione della remunerazione finanziaria diretta, per promuovere le migliori pratiche nel campo della mitigazione e del recupero ambientale delle cave e provvede agli adempimenti di cui all'articolo 11 bis della l.r. 17/2011.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia