Legge Regionale 8 novembre 2021 , n. 20

Disciplina della coltivazione sostenibile di sostanze minerali di cava e per la promozione del risparmio di materia prima e dell'utilizzo di materiali riciclati

(BURL n. 45, suppl. del 12 Novembre 2021 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-1 1-08;20

Art. 21
(Lavori idraulici)
1. La presente legge non si applica alle seguenti attività, laddove finalizzate al buon regime delle acque e alla rinaturalizzazione dei corsi d'acqua, fatto salvo quanto previsto al comma 2:
a) estrazioni di materiali litoidi dal demanio idrico e da corsi d'acqua anche non demaniali;
b) realizzazione di opere idrauliche anche esterne al demanio idrico.
2. La Regione può richiedere alla Città metropolitana di Milano o alla provincia territorialmente interessata, anche su richiesta delle altre autorità idrauliche competenti, l'inserimento nei PAE di aree estrattive soggette ad autorizzazione o concessione ai sensi della presente legge, finalizzate alla realizzazione di opere di laminazione delle piene o di invaso delle acque per pubblica utilità, di cui all'articolo 91 bis della l.r. 31/2008. In tal caso le compensazioni ambientali dovute sono esclusivamente quelle di cui all'articolo 19. L'estrazione ai fini della successiva commercializzazione dei materiali di cui al presente comma, ove consentita, è soggetta al pagamento dei diritti di escavazione di cui all'articolo 18 o, in caso di concessione, al canone di cui all'articolo 20.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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