Legge Regionale 8 novembre 2021 , n. 20

Disciplina della coltivazione sostenibile di sostanze minerali di cava e per la promozione del risparmio di materia prima e dell'utilizzo di materiali riciclati

(BURL n. 45, suppl. del 12 Novembre 2021 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-1 1-08;20

Art. 22
(Comunicazioni obbligatorie)
1. I titolari di autorizzazione sono tenuti a comunicare alle province, alla Città metropolitana di Milano e alla Regione i dati statistici, secondo i prospetti definiti dall'ISTAT, relativi ai materiali estratti, nonché quelli dei materiali inerti provenienti dal riutilizzo, dal riciclaggio e dal recupero di rifiuti o da altre fonti alternative.
2. I titolari di autorizzazione comunicano annualmente al comune o ai comuni sede dell'attività estrattiva e alla provincia territorialmente interessata o alla Città metropolitana di Milano le informazioni relative al monitoraggio ambientale dell'attività estrattiva di cava di cui al piano previsto all'articolo 12, comma 11, lettera i), ai materiali estratti, ai materiali inerti provenienti dal riciclaggio e dal recupero di rifiuti riutilizzati e commercializzati in luogo dei materiali naturali di cava, nonché allo stato di attuazione del recupero ambientale. In caso di continuità fisica di cave, possono essere predisposti monitoraggi in forma cumulativa.
3. Le province e la Città metropolitana di Milano comunicano alla Regione le informazioni relative alle autorizzazioni rilasciate e allo stato di attuazione del recupero ambientale e redigono una relazione periodica sullo stato di attuazione del PAE, da trasmettere alla Giunta regionale e alla commissione consiliare competente.
4. La Giunta regionale stabilisce le modalità e i termini per l'effettuazione delle comunicazioni di cui al presente articolo.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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