Legge Regionale
8 novembre 2021
, n. 20
Disciplina della coltivazione sostenibile di sostanze minerali di cava e per la promozione del risparmio di materia prima e dell'utilizzo di materiali riciclati
(BURL n. 45, suppl. del 12 Novembre 2021 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-1 1-08;20
Art. 27
(Norma finanziaria)
1. Alle spese derivanti dalle attività regionali di promozione dell'adozione dei marchi collettivi di qualità dei materiali lapidei di cui all'articolo 4, comma 4, alle spese per le attività di formazione di cui all'articolo 5, comma 2, lettera e), a quelle per l'attività di assistenza tecnica ai comuni di cui all'articolo 5, comma 2, lettera i), nonché per il supporto scientifico e tecnico-specialistico alla elaborazione della proposta dell'atto d'indirizzo e alla definizione delle misure e modalità attuative di cui all'articolo 5, comma 2, lettere a) e c), e all'articolo 6, stimate complessivamente in euro 160.000,00 annue a partire dal 2023, si provvede con le risorse della missione 09 'Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente', programma 02 'Tutela, valorizzazione e recupero ambientale' - Titolo I 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2021- 2023 corrispondenti alla quota degli introiti di cui al successivo comma 6 spettanti alla Regione ai sensi dell'articolo 18, comma 3.
2. Alla spesa per il supporto scientifico e tecnico-specialistico alla elaborazione della proposta dell'atto d'indirizzo e alla definizione delle misure e modalità attuative di cui all'articolo 5, comma 2, lettere a) e c), e all'articolo 6, stimate complessivamente in euro 60.000,00 per l'annualità 2022 si provvede con le risorse già stanziate alla missione 09 'Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente', programma 02 'Tutela, valorizzazione e recupero ambientale' - Titolo I 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2021- 2023.
3. Alle spese derivanti dalle attività di gestione del catasto regionale delle cave attive e cessate, di cui all'articolo 23, previste in euro 18.500,00 per ciascun anno del triennio 2021-2023, rimodulabili annualmente con legge di bilancio dei singoli esercizi finanziari, si provvede con le risorse stanziate alla missione 01 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 08 'Statistica e sistemi informativi' - Titolo 1 'Spese correnti', dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2021 - 2023.(9)
4. Alle spese di funzionamento del comitato consultivo regionale di cui all'articolo 24, comma 5, si provvede per euro 10.000,00 per ciascun anno del triennio con le risorse stanziate alla missione 1 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 01 'Organi istituzionali'- Titolo 1 'Spese correnti', dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2021 - 2023.
5. Per gli esercizi successivi al 2023 si provvede con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.
6. Le entrate derivanti dalle tariffe di escavazione spettanti alla Regione ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della presente legge stimate in euro 160.000,00 annue sono introitate dal 2023 al titolo 3 'Entrate extratributarie', tipologia 100 'Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni', dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale 2021- 2023.
7. Le entrate derivanti dalle attività di autorizzazione e concessione di competenza della Regione ai sensi dell'articolo 20, commi 1 e 7, della presente legge sono introitate dal 2021 al titolo 3 'Entrate extratributarie', tipologia 100 'Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni', dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale 2021 - 2023.
8. Alle spese per l'esercizio delle funzioni previste all'articolo 5, comma 3, le province e la Città metropolitana di Milano fanno fronte con le risorse relative agli introiti derivanti dagli oneri istruttori posti a carico degli operatori, nonché con la quota parte delle somme spettanti a tali enti ai sensi dell'articolo 18, comma 3.
9. Alle spese per l'esercizio delle funzioni previste all'articolo 5, comma 4, lettera a), i comuni sede dell'attività estrattiva fanno fronte con una quota, non superiore al 30 per cento, delle somme spettanti agli stessi comuni, ai sensi dell'articolo 18, comma 3.
10. Alla spesa per lo svolgimento delle funzioni e attività di cui all'articolo 5, comma 5, lettera b), ARPA provvede con i proventi derivanti dai controlli sulle matrici ambientali di cui all'articolo 26, comma 4.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia