Legge Regionale
8 novembre 2021
, n. 21
Agricoltura urbana, periurbana e metropolitana
(BURL n. 45 suppl. del 12 Novembre 2021 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-11-08;21
Art. 3
(Misure di sostegno)
1. Nel rispetto della normativa di tutela dell'ambiente, dei beni culturali e paesaggistici e della salute pubblica, nonché della disciplina urbanistica prevista dal PGT, le fattorie verticali possono essere realizzate anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), esclusivamente in edifici esistenti eseguiti in forza di titolo abilitativo legittimo o per i quali siano stati rilasciati titoli edilizi in sanatoria e sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso urbanistiche previste dalla normativa vigente. La realizzazione di fattorie verticali non è ammessa negli edifici classificati beni storico-artistico-monumentali, oggetto di tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), siti all'interno dei Nuclei di antica formazione (NAF) individuati dal Piano delle regole.
2. La realizzazione delle strutture di cui al comma 1 non è ammessa per gli edifici a destinazione residenziale.
3. È ammessa la nuova costruzione di fattorie verticali nelle aree destinate all'agricoltura secondo le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III, della l.r. 12/2005.
4. I comuni, con delibera di consiglio, possono individuare gli ambiti territoriali esclusi dall'applicazione della disposizione di cui al comma 1.
5. Le coperture o tetti verdi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), le infrastrutture verdi multifunzionali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e gli orti urbani attrezzati pubblici o asserviti, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), implementando il sistema del verde urbano e la produzione di servizi ecosistemici, sono attrezzature di interesse generale, la cui realizzazione può concorrere al fabbisogno delle dotazioni per servizi, di cui all'articolo 9 della l.r. 12/2005, nella misura massima del 10 per cento. Qualora le coperture o tetti verdi siano realizzati su edifici privati, l'impegno alla manutenzione del verde deve essere garantito dal richiedente previa stipula di apposita convenzione con il comune, al fine di beneficiare delle agevolazioni di cui al presente comma. I comuni, con delibera consiliare, possono adeguare il piano dei servizi introducendo le fattispecie di cui al primo periodo e determinandosi in ordine alle relative percentuali.
6. Agli interventi di recupero degli edifici esistenti per l'insediamento delle fattorie verticali e alla realizzazione di coperture e tetti verdi si applicano gli incentivi in materia di rigenerazione urbana previsti dalla l.r. 12/2005.
7. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 per superare le condizioni di svantaggio dell’agricoltura urbana, periurbana e metropolitana e a sostegno delle iniziative di cui al presente articolo, la Giunta regionale può prevedere specifiche agevolazioni e misure di sostegno finanziario, nonché priorità di finanziamento all'interno dei bandi regionali.(1)
8. Con provvedimento della Giunta regionale sono individuati criteri, modalità e termini per la concessione dei contributi, delle agevolazioni, delle misure incentivanti o degli sgravi fiscali di cui alla presente legge, assicurando il rispetto degli adempimenti correlati agli obblighi in materia di aiuti di Stato di cui all'articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea).
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia