Legge Regionale 14 dicembre 2021 , n. 22

Modifiche al Titolo I e al Titolo VII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)(1)

(BURL n. 50, suppl. del 15 Dicembre 2021 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-12-14;22

Art. 8
(Modifiche all’art. 6 della l.r. 33/2009)
1. All'articolo 6 della l.r. 33/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'alinea del comma 3 le parole ', anche attraverso l'articolazione distrettuale di cui all'articolo 7 bis,' sono soppresse;
b) prima della lettera a) del comma 3 è inserita la seguente:
'0a) analisi della domanda di salute del proprio territorio e dell'adeguatezza dell'offerta al fine di proporre alla Regione la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche o private nell'ambito del territorio di competenza idonee a soddisfare pienamente i bisogni rilevati, ferma restando la competenza della Regione stessa ad autorizzare la realizzazione di tali strutture in coerenza con gli indirizzi di programmazione regionale anche con riferimento a caratteristiche dimensionali e ferma restando l'osservanza delle norme relative all' individuazione del soggetto realizzatore;';
c) la lettera b) del comma 3 è sostituita dalla seguente:
'b) garanzia, verifica e controllo della corretta erogazione dei LEA sul territorio di competenza in tutta la rete dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali, secondo il principio di appropriatezza e garanzia della continuità assistenziale;';
d) la lettera c) del comma 3 è soppressa;
e) alla lettera d) del comma 3 le parole 'promozione dei programmi di educazione alla' sono sostituite dalle seguenti: 'diffusione dei programmi di promozione della';
f) dopo la lettera d) del comma 3 è inserita la seguente:
'd bis) programmazione, controllo e governo delle attività dei dipartimenti funzionali di prevenzione delle ASST;';
g) la lettera e) del comma 3 è sostituita dalla seguente:
'e) programmazione, coordinamento e svolgimento dell'attività in tema di sanità pubblica veterinaria, sicurezza alimentare, sanità animale, zoomonitoraggio ambientale, igiene urbana veterinaria, igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche, igiene degli alimenti di origine animale, impianti industriali e supporto all'export;';
h) la lettera f) del comma 3 è sostituita dalla seguente:
'f) programmazione e svolgimento delle attività di prevenzione e controllo della salute e sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro, igiene e sanità pubblica, salute e ambiente, sicurezza degli alimenti non di origine animale, dei materiali a contatto con gli alimenti e dell'acqua destinata al consumo umano e conseguente svolgimento delle stesse attività di controllo, compreso il controllo periodico impiantistico e tecnologico;';
i) la lettera g) del comma 3 è soppressa;
j) alla lettera h) del comma 3 dopo le parole 'attuazione degli indirizzi regionali' sono aggiunte, le seguenti: ', governo territoriale';
k) dopo la lettera i) del comma 3 sono aggiunte le seguenti:
'i bis) coordinamento, per il territorio di competenza, delle politiche di investimento, in coerenza con gli indirizzi di programmazione regionale;
i ter) raccolta del fabbisogno di personale per il territorio di competenza e coordinamento, a livello territoriale, delle eventuali procedure aggregate per il relativo reclutamento, ferma restando l'autonomia delle singole strutture nel reclutamento delle figure sanitarie;
i quater) coordinamento e governo dell'attività necessaria per la stesura e sottoscrizione, unitamente alle ASST di riferimento, degli accordi con i MMG e i PLS del territorio di competenza, sentite le rappresentanze degli erogatori privati accreditati.';
l) il comma 4 è sostituito dal seguente:
'4. Nell'ambito degli approvvigionamenti, alle ATS compete il coordinamento nella raccolta dei fabbisogni dei servizi logistici, informatici e dei beni e servizi sanitari in raccordo con l'Agenzia regionale per l'innovazione e gli acquisti (ARIA).';
m) il comma 5 è sostituito dal seguente:
'5. Le ATS, sentiti i collegi dei sindaci di cui all'articolo 20, comma 2, lettera b), si avvalgono del dipartimento di cui al comma 6, lettera f), per garantire l'integrazione della rete sanitaria e sociosanitaria con quella sociale e per organizzare tale integrazione anche attraverso i piani di zona di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e alla legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario).';
n) all'alinea del comma 6 le parole ', previo parere della competente commissione consiliare,' sono soppresse e la parola 'articolandosi' è sostituita dalle seguenti: 'e si articola';
o) la lettera b) del comma 6 è soppressa;
p) alla lettera c) del comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'che svolge anche la funzione di coordinamento e sottoscrizione dell'accordo con i MMG e con i PLS di cui al comma 3, lettera i quater);';
q) alla lettera f) del comma 6 dopo le parole 'integrazione delle prestazioni' sono inserite le seguenti: 'sanitarie e' e dopo le parole 'criticità di natura' sono inserite le seguenti: 'sanitaria e';
r) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
'6 bis. Il dipartimento di cui al comma 6, lettera f), attraverso la cabina di regia, favorisce l'attuazione delle linee guida per la programmazione sociale territoriale, promuove strumenti di monitoraggio che riguardano gli interventi e la spesa sociale e sanitaria e garantisce la continuità, l'unitarietà degli interventi e dei percorsi di presa in carico delle famiglie e dei loro componenti con fragilità, con particolare attenzione alle persone con disabilità, promuovendo l'utilizzo da parte dei comuni e delle ASST del progetto di vita quale strumento per creare percorsi personalizzati e integrati nella logica del budget di salute.';
s) al secondo periodo del comma 11 bis le parole 'dell'ATS' sono soppresse.
NOTE:
1. Si rinvia alla l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 , per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi