Legge Regionale 14 dicembre 2021 , n. 22

Modifiche al Titolo I e al Titolo VII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)(1)

(BURL n. 50, suppl. del 15 Dicembre 2021 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-12-14;22

Art. 22
(Modifiche all’art. 17 della l.r. 33/2009)
1. All'articolo 17 della l.r. 33/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole 'le regole di sistema' sono sostituite dalle seguenti: 'gli indirizzi di programmazione';
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
'2. Ogni tre anni, a seguito dell'emanazione degli indirizzi di programmazione per l'anno successivo, le ATS e tutti i soggetti erogatori di diritto pubblico contrattualizzati con il SSL sottopongono all'approvazione della Giunta regionale, che può richiedere modifiche, il POAS e il piano dei fabbisogni triennale. Il POAS, comprensivo del relativo piano delle assunzioni, può essere aggiornato annualmente qualora subentrino esigenze particolari. I POAS e i relativi aggiornamenti sono, di norma, approvati dalla Giunta regionale entro i sessanta giorni successivi alla presentazione.';
c) il secondo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: 'In particolare, nel POAS devono essere esplicitate le articolazioni delle funzioni territoriali. A tal fine le linee guida regionali per la redazione dei POAS sono approvate dalla Giunta regionale previo parere della compente commissione consiliare, del Consiglio delle autonomie locali e dei rappresentanti delle associazioni regionali delle autonomie locali.';
d) alle lettere a) e b) del comma 4 dopo le parole 'degli IRCCS' sono aggiunte le seguenti: 'di diritto pubblico';
e) al primo periodo del comma 5 le parole 'nonché l'invio al Consiglio regionale per l'espressione del parere sui POAS delle ATS' e le parole 'o del parere' sono soppresse;
f) al primo periodo del comma 8 dopo le parole 'le ASST, ' sono inserite le seguenti: 'l'AREU,';
g) il secondo periodo del comma 8 è sostituto dal seguente: 'ARIA S.p.A., nell'ambito delle sue funzioni, garantisce efficienza e trasparenza nelle politiche di approvvigionamento degli enti del SSR e dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna.';
h) al primo periodo del comma 10 le parole 'e le attività cliniche, gli IRCCS e le ASST' sono sostituite dalle seguenti: ', le attività cliniche e le attività di vigilanza e controllo, gli IRCSS di diritto pubblico, l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna, le ASST e le ATS'.
NOTE:
1. Si rinvia alla l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 , per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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