Legge Regionale
14 dicembre 2021
, n. 22
Modifiche al Titolo I e al Titolo VII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)(1)
(BURL n. 50, suppl. del 15 Dicembre 2021 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-12-14;22
Art. 37
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri finanziari aggiuntivi di natura corrente per il potenziamento della rete territoriale derivanti dagli articoli 7, 10 e 11 bis della l.r. 33/2009, così come modificati e introdotti dalla presente legge e regolati temporalmente dall'articolo 36, quantificabili in euro 17.833.325,00 per l'esercizio 2022, in euro 28.686.750,00 per l'esercizio 2023 e in euro 29.720.320,00 per l'esercizio 2024, si provvede con le risorse del fondo sanitario allocate alla missione 13 'Tutela della salute', programma 01 'Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA' - Titolo I 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024.(4)
2. Alla copertura delle maggiori spese in conto capitale derivanti dagli articoli 7 e 10 della l.r. 33/2009, come modificati e introdotti dalla presente legge e regolati temporalmente dall'articolo 36, si provvede con le risorse rese disponibili a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) destinate a Regione Lombardia previste in euro 462.831.827,00 per gli anni dal 2022 al 2023, allocate alla missione 13 'Tutela della salute', programma 05 'Investimenti sanitari' - Titolo II 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024.(5)
4. Alla copertura delle maggiori spese in conto capitale derivanti dall'articolo 11 bis della l.r. 33/2009, come introdotto dalla presente legge e regolato temporalmente dall'artico lo 36, previste in euro 85.000.000,00, si provvede con le risorse accantonate nell'esercizio finanziario 2022 alla missione 13 'Tutela della salute', programma 05 'Investimenti sanitari' - Titolo II 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024.
5. Possono concorrere altresì alla realizzazione della presente legge le ulteriori risorse provenienti dalle restanti assegnazioni dell'Unione europea, dello Stato, incluse quelle previste dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)) e rifinanziate dalle leggi di stabilità, nonché ulteriori contributi provenienti da altri soggetti pubblici e privati, allocabili alla missione 13 'Tutela della salute', programma 01 'Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA' - Titolo I 'Spese correnti', programma 05 'Investimenti sanitari' - Titolo II 'Spese in conto capitale' e programma 7 'Ulteriori spese in materia sanitaria' - Titolo I 'Spese correnti' e Titolo II 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia