Legge Regionale
16 dicembre 2021
, n. 23
Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2021
(BURL n. 51 suppl. del 20 Dicembre 2021 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-12-16;23
Art. 13
(Modifica all’articolo 11 della l.r. 26/2014)
1. All'articolo 11 della legge regionale 1 ottobre 2014, n. 26 (Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna)(10)è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
'2 bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge 2 gennaio 1989, n. 6 (Ordinamento della professione di guida alpina) circa l'articolazione della professione di guida alpina in due gradi, l'aspirante guida si distingue in aspirante guida di primo livello e aspirante guida di secondo livello.
2 ter. L'aspirante guida di primo livello può svolgere le attività di cui all'articolo 2 della legge 6/1989 con esclusione delle ascensioni di maggiore impegno, come individuate in base all'articolo 8, comma 5, del regolamento regionale 29 settembre 2017, n. 5 (Regolamento di attuazione della legge regionale 1° ottobre 2014, n. 26 'Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna') e comunque con esclusione dell'insegnamento e accompagnamento:
2 quater. L'aspirante guida di secondo livello può svolgere le attività di cui all'articolo 2 della legge 6/1989, con esclusione delle ascensioni di maggiore impegno, come individuate in base all'articolo 8, comma 5, del r.r. n. 5/2017.
2 quinquies. L'abilitazione tecnica per le attività di cui ai commi 2 ter e 2 quater si consegue mediante la frequenza di appositi corsi di formazione.
2 sexies. L'ammissione al corso di formazione per le attività di cui al comma 2 quater è subordinata al conseguimento dell'abilitazione di primo livello. L'abilitazione tecnica di guida alpina-maestro di alpinismo si può conseguire solo previo conseguimento dell'abilitazione di secondo livello e previo esercizio delle relative attività per almeno due anni.' .
2 ter. L'aspirante guida di primo livello può svolgere le attività di cui all'articolo 2 della legge 6/1989 con esclusione delle ascensioni di maggiore impegno, come individuate in base all'articolo 8, comma 5, del regolamento regionale 29 settembre 2017, n. 5 (Regolamento di attuazione della legge regionale 1° ottobre 2014, n. 26 'Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna') e comunque con esclusione dell'insegnamento e accompagnamento:
2 quater. L'aspirante guida di secondo livello può svolgere le attività di cui all'articolo 2 della legge 6/1989, con esclusione delle ascensioni di maggiore impegno, come individuate in base all'articolo 8, comma 5, del r.r. n. 5/2017.
2 quinquies. L'abilitazione tecnica per le attività di cui ai commi 2 ter e 2 quater si consegue mediante la frequenza di appositi corsi di formazione.
2 sexies. L'ammissione al corso di formazione per le attività di cui al comma 2 quater è subordinata al conseguimento dell'abilitazione di primo livello. L'abilitazione tecnica di guida alpina-maestro di alpinismo si può conseguire solo previo conseguimento dell'abilitazione di secondo livello e previo esercizio delle relative attività per almeno due anni.' .
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia