Legge Regionale
27 dicembre 2021
, n. 24
Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2022
(BURL n. 52, suppl. del 29 Dicembre 2021 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-12-27;24
Art. 4
(Razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute da Regione Lombardia. Disposizioni in merito alla fusione per incorporazione di Explora S.p.A. in ARIA S.p.A. e conseguenti modifiche alle ll.rr. 27/2015 e 30/2006, nonché alla revisione dell’elenco delle società a partecipazione regionale di cui all’allegato A2 della l.r. 30/2006)
1. Al fine di proseguire nel percorso di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute da Regione Lombardia, con l'obiettivo di contenere ed efficientare la spesa pubblica, è autorizzata la fusione per incorporazione di Explora S.p.A. nell'Azienda regionale per l'innovazione e gli acquisti (ARIA S.p.A.).
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisce le modalità e i termini per l'effettuazione dell'operazione di fusione per incorporazione di cui al comma 1, prevedendo che la stessa sia comunque attuata, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2501 e seguenti del codice civile, entro il 30 aprile 2022.
3. Ai sensi dell'articolo 2504 bis, comma 1, del codice civile, la società incorporante ARIA S.p.A. assume i diritti e gli obblighi della società incorporata, proseguendo in tutti i suoi rapporti, compresi quelli di lavoro, anteriori alla fusione. Le attività di Explora S.p.A. continuano a essere svolte dalla società incorporante ARIA S.p.A. che, a tal fine, dopo aver adeguato il proprio oggetto sociale, adotta gli opportuni provvedimenti organizzativi volti a salvaguardare la rilevanza e specificità delle attività connesse alla promozione del turismo e delle iniziative di attrattività del territorio lombardo, nonché alla valorizzazione del medesimo territorio e delle sue destinazioni turistiche.
4. Dalla data di iscrizione dell'atto di fusione nel registro delle imprese, i riferimenti a Explora S.p.A. contenuti in leggi, regolamenti o altri atti si intendono fatti ad ARIA S.p.A.
5. Restano in carica sino alla data di cui al comma 4 l'Amministratore unico, il Collegio sindacale e il revisore legale dei conti di Explora S.p.A.
6. Dal 1 gennaio 2022 i compiti del direttore generale di Explora S.p.A. sono assunti, senza ulteriore compenso, dal direttore generale di ARIA S.p.A. che, previa convenzione tra le due società, può avvalersi per i compiti operativi di un dirigente di ARIA S.p.A., nelle more del completamento della fusione per incorporazione.
7. Dalla data di cui al comma 4:
a) il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo)(2)è sostituito dal seguente:
'2. Per l'acquisizione di beni e servizi finalizzati alla promozione del turismo e dell'attrattività, alla valorizzazione del territorio lombardo, nonché per lo svolgimento delle attività correlate, la Regione, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - collegato 2007), si avvale dell'Azienda regionale per l'innovazione e gli acquisti (ARIA S.p.A.).';
c) la lettera b) dell'elenco 'Società a partecipazione regionale' dell'Allegato A2 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - collegato 2007(3)) è abrogata.
8. Con la legge regionale di assestamento al bilancio 2022-2024 si provvede alla rideterminazione del contributo di esercizio destinato a Explora S.p.A. e, confluendo lo stesso nel contributo di esercizio di ARIA S.p.A., al trasferimento delle relative risorse dalla missione 7 'Turismo', programma 01 'Sviluppo e valorizzazione del turismo' - Titolo 1 'Spese correnti' alla missione 01 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 11 'Altri servizi generali' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024.
9. Alla legge regionale 30/2006(3) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 quater dell'articolo 1 è aggiunto il seguente:
'1 quinquies. Le società a partecipazione regionale che emettono azioni quotate nei mercati regolamentati non fanno parte del sistema regionale di cui alla presente legge e, se soggette a controllo regionale, trasmettono al Consiglio regionale una relazione sull'andamento della gestione e sui risultati ottenuti nel periodo di riferimento contestualmente alla comunicazione al mercato di tali dati.';
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia