Legge Regionale 27 dicembre 2021 , n. 24

Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2022

(BURL n. 52, suppl. del 29 Dicembre 2021 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-12-27;24

Art. 4
(Razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute da Regione Lombardia. Disposizioni in merito alla fusione per incorporazione di Explora S.p.A. in ARIA S.p.A. e conseguenti modifiche alle ll.rr. 27/2015 e 30/2006, nonché alla revisione dell’elenco delle società a partecipazione regionale di cui all’allegato A2 della l.r. 30/2006)
1. Al fine di proseguire nel percorso di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute da Regione Lombardia, con l'obiettivo di contenere ed efficientare la spesa pubblica, è autorizzata la fusione per incorporazione di Explora S.p.A. nell'Azienda regionale per l'innovazione e gli acquisti (ARIA S.p.A.).
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisce le modalità e i termini per l'effettuazione dell'operazione di fusione per incorporazione di cui al comma 1, prevedendo che la stessa sia comunque attuata, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2501 e seguenti del codice civile, entro il 30 aprile 2022.
3. Ai sensi dell'articolo 2504 bis, comma 1, del codice civile, la società incorporante ARIA S.p.A. assume i diritti e gli obblighi della società incorporata, proseguendo in tutti i suoi rapporti, compresi quelli di lavoro, anteriori alla fusione. Le attività di Explora S.p.A. continuano a essere svolte dalla società incorporante ARIA S.p.A. che, a tal fine, dopo aver adeguato il proprio oggetto sociale, adotta gli opportuni provvedimenti organizzativi volti a salvaguardare la rilevanza e specificità delle attività connesse alla promozione del turismo e delle iniziative di attrattività del territorio lombardo, nonché alla valorizzazione del medesimo territorio e delle sue destinazioni turistiche.
4. Dalla data di iscrizione dell'atto di fusione nel registro delle imprese, i riferimenti a Explora S.p.A. contenuti in leggi, regolamenti o altri atti si intendono fatti ad ARIA S.p.A.
5. Restano in carica sino alla data di cui al comma 4 l'Amministratore unico, il Collegio sindacale e il revisore legale dei conti di Explora S.p.A.
6. Dal 1 gennaio 2022 i compiti del direttore generale di Explora S.p.A. sono assunti, senza ulteriore compenso, dal direttore generale di ARIA S.p.A. che, previa convenzione tra le due società, può avvalersi per i compiti operativi di un dirigente di ARIA S.p.A., nelle more del completamento della fusione per incorporazione.
7. Dalla data di cui al comma 4:
a) il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo)(2)è sostituito dal seguente:
'2. Per l'acquisizione di beni e servizi finalizzati alla promozione del turismo e dell'attrattività, alla valorizzazione del territorio lombardo, nonché per lo svolgimento delle attività correlate, la Regione, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - collegato 2007), si avvale dell'Azienda regionale per l'innovazione e gli acquisti (ARIA S.p.A.).';
c) la lettera b) dell'elenco 'Società a partecipazione regionale' dell'Allegato A2 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - collegato 2007(3)) è abrogata.
8. Con la legge regionale di assestamento al bilancio 2022-2024 si provvede alla rideterminazione del contributo di esercizio destinato a Explora S.p.A. e, confluendo lo stesso nel contributo di esercizio di ARIA S.p.A., al trasferimento delle relative risorse dalla missione 7 'Turismo', programma 01 'Sviluppo e valorizzazione del turismo' - Titolo 1 'Spese correnti' alla missione 01 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 11 'Altri servizi generali' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024.
9. Alla legge regionale 30/2006(3) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 quater dell'articolo 1 è aggiunto il seguente:
'1 quinquies. Le società a partecipazione regionale che emettono azioni quotate nei mercati regolamentati non fanno parte del sistema regionale di cui alla presente legge e, se soggette a controllo regionale, trasmettono al Consiglio regionale una relazione sull'andamento della gestione e sui risultati ottenuti nel periodo di riferimento contestualmente alla comunicazione al mercato di tali dati.';
b) la lettera a) dell'elenco 'Società a partecipazione regionale' dell'Allegato A2 è abrogata.
NOTE:
2. Si rinvia alla l.r. 1 ottobre 2015, n. 27, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
3. Si rinvia alla l.r. 27 dicembre 2006, n. 30, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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