Legge Regionale 27 dicembre 2021 , n. 24

Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2022

(BURL n. 52, suppl. del 29 Dicembre 2021 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-12-27;24

Art. 6
1. All'articolo 179 bis della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(4) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, la parola 'espressamente' è soppressa;
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
'3 bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo è istituito, anche su base informatica, presso la competente direzione regionale, apposito registro delle violazioni, nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 e del d.lgs 196/2003, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 'Regolamento generale sulla protezione dei dati'), e compatibilmente con i principi di necessità, pertinenza, non eccedenza e proporzionalità.';
c) alla lettera a) del comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ', limitatamente alle fattispecie specificate con deliberazione della Giunta regionale in conformità alla normativa statale ed europea e nel rispetto del seguente criterio: possibilità di porre tempestivamente rimedio agli effetti della violazione accertata ricorrendo anche a soluzioni temporanee di congrua durata.';
d) il comma 5 è sostituito dal seguente:
'5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - Collegato 2022), la Giunta regionale:
a) specifica le fattispecie di cui al comma 4, lettera a);
b) fornisce indicazioni operative relative all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3, inclusa la definizione delle modalità di costituzione e di tenuta del registro delle violazioni;
c) disciplina i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, le modalità di elaborazione, nonché le misure adeguate a tutelare i diritti e le libertà degli interessati.';
e) al comma 6 dopo le parole 'di cui ai commi 1, 2, 3' sono inserite le seguenti: '3 bis'.
NOTE:
4. Si rinvia alla l.r. 5 dicembre 2008, n. 31, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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