Legge Regionale
27 dicembre 2021
, n. 24
Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2022
(BURL n. 52, suppl. del 29 Dicembre 2021 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-12-27;24
Art. 7
(Modifica alla l.r. 11/2014 in tema di microcredito e di operazioni finanziarie)
1. Alla legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 (Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività)(5)è apportata la seguente modifica:
a) dopo l'articolo 3 bis sono inseriti i seguenti:
'Art. 3 ter
(Microcredito)
1. Al fine di agevolare operazioni di microcredito, la Giunta regionale può convenzionarsi con i soggetti iscritti all'elenco di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) a condizione che tali soggetti applichino tassi di interesse con massimali, stabiliti dalla stessa Giunta regionale, non superiori a quelli di mercato. I soggetti di cui al primo periodo sono individuati all'esito dell'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica unica e aperta a successive richieste di convenzionamento.
Art. 3 quater
(Semplificazione degli strumenti finanziari)
1. Per semplificare le procedure di attivazione di strumenti finanziari, la Giunta regionale è autorizzata a predisporre uno schema generale di convenzione a cui possono aderire i soggetti iscritti all'albo delle banche di cui all'articolo 13 del D.lgs. 385/1993, i soggetti che possono esercitare l'attività bancaria ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del medesimo decreto legislativo e i consorzi di garanzia collettiva dei fidi, di seguito confidi, iscritti nell'albo unico di cui all'articolo 106 o nell'elenco di cui all'articolo 112 del citato decreto legislativo.
2. I soggetti e i confidi di cui al comma 1 sono individuati all'esito dell'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica unica e aperta a successive richieste di convenzionamento.'.
(Microcredito)
1. Al fine di agevolare operazioni di microcredito, la Giunta regionale può convenzionarsi con i soggetti iscritti all'elenco di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) a condizione che tali soggetti applichino tassi di interesse con massimali, stabiliti dalla stessa Giunta regionale, non superiori a quelli di mercato. I soggetti di cui al primo periodo sono individuati all'esito dell'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica unica e aperta a successive richieste di convenzionamento.
Art. 3 quater
(Semplificazione degli strumenti finanziari)
1. Per semplificare le procedure di attivazione di strumenti finanziari, la Giunta regionale è autorizzata a predisporre uno schema generale di convenzione a cui possono aderire i soggetti iscritti all'albo delle banche di cui all'articolo 13 del D.lgs. 385/1993, i soggetti che possono esercitare l'attività bancaria ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del medesimo decreto legislativo e i consorzi di garanzia collettiva dei fidi, di seguito confidi, iscritti nell'albo unico di cui all'articolo 106 o nell'elenco di cui all'articolo 112 del citato decreto legislativo.
2. I soggetti e i confidi di cui al comma 1 sono individuati all'esito dell'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica unica e aperta a successive richieste di convenzionamento.'.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia