Legge Regionale 27 dicembre 2021 , n. 24

Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2022

(BURL n. 52, suppl. del 29 Dicembre 2021 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-12-27;24

Art. 9
(Introduzione dell’art. 6 bis alla l.r. 16/2016)
1. Alla legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi)(7)è apportata la seguente modifica:
a) dopo l'articolo 6è inserito il seguente:
'Art. 6 bis
(Disposizioni in tema di restituzione di contributi regionali concessi per la realizzazione di alloggi sociali)
1. L'operatore privato che, a causa di sopravvenute comprovate difficoltà economiche, rischi di trovarsi nell'impedimento di continuare a garantire l'erogazione del servizio abitativo pubblico o sociale può presentare a Regione Lombardia istanza motivata di restituzione dei contributi regionali percepiti per la realizzazione di alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008.
2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2022', definisce le modalità di presentazione dell'istanza di cui al comma 1, nonché i criteri per la valutazione della sussistenza delle condizioni di pubblico interesse ai fini del suo accoglimento, tenuto conto del tempo trascorso dall'investimento, della presenza di ulteriori unità abitative destinate a servizi abitativi pubblici o sociali disponibili sul medesimo territorio comunale o nell'ambito territoriale di riferimento, della possibilità di mantenere la destinazione sociale dell'intervento realizzato, anche alla luce delle mutate condizioni di contesto sociale ed economico, nonché della protezione sociale degli assegnatari.
3. In caso di accoglimento dell'istanza, l'operatore privato è tenuto a restituire a Regione Lombardia le somme percepite a titolo di contributo regionale, incrementate dagli interessi legali, aumentati dell'1 per cento, maturati dalla data di erogazione del contributo fino alla data di recupero dell'intero importo. Il dirigente della competente struttura regionale, a seguito della restituzione delle suddette somme, adotta i provvedimenti necessari per la risoluzione di eventuali convenzioni, atti unilaterali d'obbligo e ogni altra forma di garanzia relativa al finanziamento restituito, e dispone la rimozione dei vincoli di destinazione a servizio abitativo pubblico o sociale gravanti sugli alloggi realizzati con i contributi regionali.
4. I contratti di locazione in essere alla data di accoglimento dell'istanza di cui al comma 1 conservano la loro efficacia sino alla naturale scadenza, salvo diverso accordo tra le parti.'.
NOTE:
7. Si rinvia alla l.r. 8 luglio 2016, n. 16, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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