Legge Regionale 27 dicembre 2021 , n. 24

Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2022

(BURL n. 52, suppl. del 29 Dicembre 2021 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-12-27;24

Art. 13
(Modifiche all’art. 47 della l.r. 26/2003)
1. All'articolo 47 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)(11) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo del comma 1 le parole 'ambiti territoriali ottimali (ATO) corrispondenti ai confini amministrativi' sono sostituite dalle seguenti: 'ambiti territoriali ottimali (ATO) corrispondenti, di norma, ai confini amministrativi';
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
'1 bis. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 147, comma 2, del d.lgs. 152/2006, nonché in coerenza con le finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25 (Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani), in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio, la Regione può eccezionalmente modificare, nei territori montani, le delimitazioni degli ATO di cui al comma 1, attraverso l'individuazione di ATO, con dimensione anche diversa da quella provinciale, perimetrati con riferimento ai confini amministrativi delle comunità montane, anche su proposta dei comuni, al fine di migliorare la gestione del servizio idrico integrato secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, tenuto conto anche dei seguenti parametri:
a) popolazione residente nel nuovo ATO e in quello rimanente a seguito dello scorporo non inferiore a 75.000 abitanti;
b) non pregiudizio per l'assetto e la funzionalità dell'ATO, in relazione ai principi di cui all'articolo 147, comma 2, del d.lgs. 152/2006 e al parametro di cui alla lettera a) del presente comma. Negli ATO individuati ai sensi del presente comma, le disposizioni del presente articolo e del successivo articolo 49 riferite alle provincie si applicano alle comunità montane.

1 ter. La proposta di individuazione di un nuovo ATO è corredata della documentazione atta a comprovare il rispetto dei principi e dei requisiti di cui alla normativa statale e al comma 1 bis del presente articolo, dell'analisi costi benefici effettuata nel rigoroso rispetto delle linee guida europee per i progetti di investimento e di una proposta di piano economico finanziario. Sulla individuazione del nuovo ATO si esprime, con deliberazione, la Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla ricezione della proposta, acquisito il parere vincolante del consiglio di amministrazione dell'Ufficio d'ambito territorialmente interessato sul parametro di cui al comma 1 bis, lettera b), del presente articolo.
Con la medesima deliberazione, la Giunta regionale determina:
a) il trasferimento al nuovo ATO delle risorse finanziarie, umane e strumentali in proporzione alla popolazione e alla superficie territoriale di riferimento;
b) la composizione del consiglio di amministrazione, garantendo rappresentanza ai comuni in ragione della loro dimensione.

1 quater. L'ufficio d'ambito neocostituito opera nel rispetto dell'unicità di gestione di cui all'articolo 147, comma 2, lettera b), del d.lgs. 152/2006 e, per il territorio dei comuni che al momento della sua costituzione risultano già confluiti nella gestione unica affidata dall'ufficio d'ambito della provincia di riferimento, è tenuto a indennizzare, per effetto del distacco dall'ATO e della parziale cessazione ex lege del rapporto convenzionale in essere con l'ufficio d'ambito della provincia, il soggetto gestore degli investimenti effettuati nei predetti comuni per la parte non ancora ammortizzata dagli introiti tariffari. In caso di contrasto sulla misura dell'indennizzo dovuto al soggetto gestore del servizio idrico integrato nell'ATO della provincia, la stessa sarà stabilita da un collegio arbitrale composto di tre membri, di cui uno nominato dall'ATO neo costituito, uno dal soggetto gestore uscente e uno in accordo tra le parti ovvero, in mancanza di accordo, dal presidente del Tribunale regionale delle acque pubbliche di Milano.
1 quinquies. L'Istituto regionale per il supporto alle politiche della Lombardia (PoliS-Lombardia) trasmette annualmente alla Giunta regionale un rapporto sullo stato di attuazione delle previsioni di cui ai commi 1 bis e 1 ter.'.
NOTE:
11. Si rinvia alla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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