Legge Regionale 29 dicembre 2021 , n. 27

Disposizioni regionali in materia di protezione civile

(BURL n. 52, suppl. del 31 Dicembre 2021 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-12-30;27

Art. 5
(Funzioni, compiti operativi e attività gestionali della Regione)
1. La Regione, nella sua qualità di componente del Servizio nazionale della protezione civile ai sensi degli articoli 1 e 4 del Codice, nell'esercizio della funzione di protezione civile di cui all'articolo 1, comma 1, del Codice, provvede, secondo il proprio ordinamento e nell'ambito delle proprie competenze:
a) all'attuazione delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2 del Codice, volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento;
b) all'attuazione delle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 15 del Codice;
c) alla programmazione, al coordinamento e all'integrazione sul territorio, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del Codice, dei soggetti pubblici e privati in grado di rispondere efficacemente alle situazioni di emergenza.
2. La Regione, nell'esercizio delle proprie potestà legislative e amministrative, disciplina l'organizzazione e coordina e cura l'attuazione, all'interno del territorio regionale, delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2 del Codice, volte:
a) alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, anche mediante le attività di redazione, approvazione e attuazione del piano regionale di protezione civile, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), del Codice, improntando i piani e i programmi di gestione, tutela e risanamento del territorio di propria competenza e gli ulteriori strumenti di pianificazione strategica territoriale di propria competenza alla coerenza con gli scenari di rischio e le strategie operative definiti nella pianificazione di protezione civile, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del Codice;
b) all'approvazione del piano di protezione civile adottato dagli enti di area vasta ai sensi dell'articolo 17, comma 5;
c) alla gestione dell'emergenza;
d) al superamento dell'emergenza.
3. La Regione, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del Codice, assicura le attività di competenza in materia di protezione civile, con particolare riguardo a:
a) svolgimento delle attività di cui al comma 1, lettera b);
b) indirizzi per la redazione, l'aggiornamento, la revisione e la valutazione periodica dei piani di protezione civile degli enti di area vasta e dei comuni, ai sensi dell'articolo 17;
c) concorso del sistema regionale di protezione civile alle attività di rilievo nazionale;
d) gestione della Sala Operativa regionale, secondo quanto previsto all'articolo 10;
e) organizzazione della struttura e degli uffici regionali di protezione civile, nonché definizione di procedure e modalità relative ad azioni tecniche, operative e amministrative volte ad assicurare prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi emergenziali di cui all'articolo 2;
f) modalità per la deliberazione dello stato di emergenza regionale e per lo svolgimento delle conseguenti attività, secondo quanto previsto all'articolo 11, comma 1, lettera f), del Codice e all'articolo 21 della presente legge;
g) modalità di coordinamento con le altre componenti e strutture del Servizio nazionale della protezione civile, in caso di eventi anche di livello nazionale che richiedano l'azione integrata di dette componenti e strutture, ferme restando le competenze dei prefetti di cui all'articolo 9 del Codice;
h) gestione delle attività del volontariato organizzato di protezione civile ai sensi dell'articolo 32 del Codice, comprese le sue forme di rappresentanza su base democratica;
i) gestione della Colonna mobile regionale, come definita dall'articolo 12, per gli interventi in occasione o in previsione degli eventi emergenziali di cui all'articolo 2;
j) interventi per la ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;
k) concorso agli interventi di livello internazionale, secondo quanto indicato dall'articolo 29 del Codice;
l) spegnimento degli incendi boschivi, nel rispetto delle competenze statali in materia;
m) attività formative in materia di protezione civile.
4. Il Presidente della Giunta regionale, nei casi di emergenza di protezione civile di cui all'articolo 2, comma 1, è responsabile:
a) dell'informazione alla popolazione e agli organi di informazione, ferme restando le competenze dei sindaci di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b), del Codice;
b) del coordinamento, curando il raccordo con le prefetture di riferimento e ferme restando le rispettive competenze, degli interventi organizzati a livello di ambiti territoriali ottimali e di sub-ambiti di operatività di cui ai commi 5 e 6, ai sensi dell'articolo 9 del Codice;
c) degli eventuali interventi diretti richiesti dai presidenti delle province o dal Sindaco metropolitano.
5. La Regione, in attuazione degli articoli 11, comma 3, e 18, comma 1, lettera a), del Codice e secondo i principi ivi disciplinati, individua nelle province e nella Città metropolitana di Milano gli ambiti territoriali e organizzativi ottimali quali livelli ottimali di organizzazione delle strutture di protezione civile a livello territoriale di ambito al fine di garantire l'effettività delle funzioni di protezione civile di cui all'articolo 3, comma 3, del Codice. Alle province del territorio lombardo e alla Città metropolitana di Milano vengono delegate le funzioni e le attività in materia di protezione civile di cui all'articolo 6 della presente legge, da svolgersi secondo le modalità di cui al medesimo articolo 6.
6. Al fine di consentire una migliore operatività ed efficienza dell'azione di protezione civile su specifiche aree territoriali che, per vastità e caratteristiche orografiche, necessitano di un'organizzazione più capillare e diversificata sul territorio, la Regione può, laddove ne ravvisi la necessità, individuare, mediante apposito regolamento, i criteri per la definizione, all'interno del territorio corrispondente all'ambito territoriale e organizzativo ottimale, di eventuali sub-ambiti operativi nei quali organizzare l'attuazione delle procedure operative in materia di protezione civile. L'eventuale individuazione di sub-ambiti operativi all'interno dell'ambito territoriale e organizzativo ottimale è operata dalle province e dalla Città metropolitana di Milano in conformità ai criteri delineati dal regolamento regionale di cui al presente comma e previo parere vincolante della Regione.
7. L'elencazione degli ambiti territoriali e organizzativi ottimali e degli eventuali sub-ambiti operativi individuati dagli enti di area vasta è effettuata nel piano regionale di protezione civile di cui all'articolo 15.
8. La Regione riconosce e valorizza, mediante l'adozione delle più opportune iniziative ai sensi dell'articolo 24, l'importanza della diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile, anche con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, universitarie e della fascia giovane della popolazione, quale attività di prevenzione non strutturale di protezione civile ai sensi dell'articolo 2 del Codice, allo scopo di promuovere la resilienza della comunità e l'adozione di comportamenti consapevoli e misure di autoprotezione dei cittadini.
9. Al fine di garantire una effettiva ed efficace azione di protezione civile, la Regione, nel rispetto dell'autonomia gestionale e operativa degli enti locali preposti alle attività di cui alla presente legge, effettua i monitoraggi, nonché, per quanto attiene all'esercizio delle funzioni delegate agli enti di area vasta, i controlli, di cui agli articoli 30 e 31.
10. Fermo restando il rispetto del principio di leale collaborazione interistituzionale, la Regione assume le determinazioni di competenza nei confronti degli enti locali di cui al comma 9, in caso di inattività o inadempienza nel compimento di atti obbligatori ai sensi della presente legge o violazione dell'attività di indirizzo regionale prevista dalla presente legge, ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria), ovvero in caso di accertata impossibilità operativa conseguente all'evento calamitoso.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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