Legge Regionale 29 dicembre 2021 , n. 27

Disposizioni regionali in materia di protezione civile

(BURL n. 52, suppl. del 31 Dicembre 2021 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-12-30;27

Art. 6
(Funzioni, compiti operativi e attività gestionali delle province e della Città metropolitana di Milano)
1. Nell'ambito del Sistema regionale di protezione civile, alle province del territorio lombardo e alla Città metropolitana di Milano, quali enti di area vasta e ambiti territoriali e organizzativi ottimali di cui all'articolo 3, comma 3, del Codice, sono delegate le seguenti funzioni, con possibilità di esercizio delle medesime anche in modalità coordinata o in forma associata ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali):
a) previsione e prevenzione dei rischi, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera o), numero 1), del Codice:
1. rilevazione dei rischi sul territorio di competenza;
2. attività di diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile a supporto e integrazione di quella di competenza dei comuni;
3. attuazione sul territorio di competenza delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi stabilite nella programmazione regionale, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;
4. rilevazione, raccolta ed elaborazione dei dati relativi alle attività di previsione e prevenzione dei rischi sul territorio di competenza;
b) pianificazione di area vasta:
1. redazione, adozione e attuazione del piano di area vasta di protezione civile, a valere anche quale piano d'ambito di protezione civile, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera o), numero 2), del Codice, nel rispetto degli indirizzi regionali di cui all'articolo 17, comma 1, e in raccordo con la prefettura competente secondo le modalità di cui all'articolo17, comma 5;
2. valutazione periodica del piano di area vasta di protezione civile, anche mediante l'esperimento di apposite esercitazioni, ai fini del relativo eventuale aggiornamento o anche revisione, nel rispetto degli indirizzi regionali di cui all'articolo 17, comma 1;
3. supporto ai comuni, anche in forma associata, nello svolgimento delle attività di competenza, riguardo a previsione, prevenzione e redazione dei piani di emergenza;
4. verifica periodica del coordinamento e della coerenza dei piani e programmi di gestione, tutela e risanamento del territorio di propria competenza e degli ulteriori strumenti di pianificazione strategica territoriale di propria competenza con gli scenari di rischio e le strategie operative definiti nella pianificazione di protezione civile, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del Codice;
c) concorso alle attività per il superamento dell'emergenza:
1. attivazione dei servizi urgenti di propria competenza, anche di natura tecnica, in caso di eventi calamitosi di livello locale o di area vasta;
2. approntamento, ove non già previsto, organizzazione e gestione della Sala Operativa di area vasta, destinata ad operare in raccordo con la Sala Operativa regionale e con le prefetture territorialmente competenti;
3. raccordo con la prefettura territorialmente competente, ferme restando le rispettive competenze, ai fini dell'attuazione del piano di area vasta di protezione civile e dell'adozione dei provvedimenti conseguenti;
4. attivazione, direzione e coordinamento del volontariato organizzato di protezione civile esistente sul territorio di competenza, in conformità al disposto degli articoli 18, 19, 20, 21 e 22 e, per quanto specificamente attiene al coordinamento operativo, in collaborazione con i Comitati di coordinamento del volontariato di cui all'articolo 23, raccordandosi con i comuni interessati dall'evento calamitoso e dandone immediata comunicazione alla Regione;
5. organizzazione, gestione e attivazione, con la collaborazione dei Comitati di coordinamento del volontariato di cui all'articolo 23, delle componenti di area vasta della Colonna mobile regionale, di cui all'articolo 12; alle componenti di area vasta della Colonna mobile regionale possono essere chiamati a partecipare, a seconda delle caratteristiche e della specificità degli eventi emergenziali in corso e sotto la direzione dell'ente di riferimento, tutti i soggetti che costituiscono il sistema di area vasta di protezione civile e che operano nell'ambito territoriale di riferimento, fra i quali assume particolare rilevanza, quale struttura operativa principale per il sistema di protezione civile lombardo, il volontariato organizzato di cui all'articolo 22;
6. coordinamento dell'attivazione dei Centri polifunzionali di emergenza di cui all'articolo 13 e gestione e manutenzione dei Centri polifunzionali di emergenza di diretta competenza;
7. supporto ai comuni per la gestione e il superamento delle emergenze di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), ivi inclusa l'organizzazione dei presidi territoriali, in attuazione di quanto previsto all'articolo 11, comma 3, del Codice;
8. svolgimento di attività di formazione, in concorso con la Regione, in conformità a quanto disposto all'articolo 24;
9. raccolta dei dati e compilazione delle schede di primo accertamento danni causati da evento calamitoso mediante apposito applicativo informatico, in conformità agli indirizzi regionali;
d) individuazione, all'interno del territorio di competenza, di eventuali sub-ambiti operativi, secondo le modalità previste all'articolo 5, comma 6.
2. Nell'esercizio delle funzioni delegate di cui al presente articolo, gli enti di area vasta, al fine di garantire un coordinamento uniforme su tutto il territorio regionale delle attività di protezione civile, sono tenuti ad attenersi agli atti di indirizzo adottati dalla Giunta regionale, fatte salve, ove previste, le direttive di competenza statale.
3. Al fine di garantire l'effettività dello svolgimento delle funzioni delegate di cui al presente articolo, gli enti di area vasta provvedono all'ordinamento dei propri uffici, mediante l'obbligatoria adozione di un'adeguata struttura organizzativa, dotata di professionalità qualificate e specificamente formate e aggiornate, ivi inclusa la nomina di un responsabile di protezione civile in possesso di formazione specifica.
4. Ferme restando le attribuzioni e le competenze dei Sindaci in qualità di autorità territoriali di protezione civile, espressamente disciplinate e individuate dal Codice e declinate e specificate all'articolo 7 della presente legge, i Presidenti delle province lombarde e il Sindaco metropolitano, nelle situazioni emergenziali di cui all'articolo 2, sono responsabili, nel rispetto del principio di sussidiarietà, dell'organizzazione generale dei soccorsi nel territorio di competenza e sono, altresì, responsabili della comunicazione alle popolazioni dei territori di competenza e agli organi di informazione.
5. Per un più efficace espletamento delle attività di protezione civile, gli enti di area vasta possono stipulare apposite convenzioni con il volontariato organizzato di protezione civile, ivi inclusi i Comitati di coordinamento del volontariato di protezione civile, tramite, in tal caso, l’associazione dagli stessi costituita ai sensi dell'articolo 23. Il contenuto minimo e vincolante delle convenzioni con le associazioni di cui all’articolo 23, comma 6, è disciplinato da apposite linee guida adottate dalla Giunta regionale.(1)
6. Per un più efficace esercizio delle funzioni e delle attività di protezione civile di cui al presente articolo, gli enti di area vasta possono, altresì, avvalersi di altri enti locali, ivi incluse le comunità montane, e degli enti gestori dei parchi regionali territorialmente interessati, mediante appositi accordi e convenzioni ai sensi della normativa vigente.
NOTE:
1. Il comma è stato modificato dall'art. 23, comma 2, lett. a) e lett. b) della l.r. 14 novembre 2023, n. 4. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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