Legge Regionale 29 dicembre 2021 , n. 27

Disposizioni regionali in materia di protezione civile

(BURL n. 52, suppl. del 31 Dicembre 2021 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-12-30;27

Art. 11
(Centro Funzionale Decentrato di Regione Lombardia)
1. Il Centro Funzionale Decentrato di Regione Lombardia assicura il preannuncio, il monitoraggio e la sorveglianza in tempo reale degli eventi naturali prevedibili e della conseguente evoluzione degli scenari di rischio, al fine di attivare il servizio di protezione civile ai diversi livelli territoriali.
2. Il Centro Funzionale Decentrato di Regione Lombardia è costituito da una pluralità di strutture operative, collocate in parte all'interno della struttura organizzativa della Giunta regionale e in parte all'interno della struttura organizzativa di ARPA Lombardia. Le strutture operative di cui al precedente periodo costituiscono componenti del sistema di allertamento regionale di cui all'articolo 17 del Codice, il cui governo e gestione sono assicurati dalla Regione ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 17.
3. Presso ARPA Lombardia sono ubicati:
a) il Servizio Idro Nivo Meteo e Clima, con funzione di assistenza e vigilanza meteorologica nivo-valangologica e degli incendi boschivi, previsione del pericolo meteo e da valanghe, gestione e manutenzione delle reti di monitoraggio, raccolta, concentrazione, archiviazione e trasmissione dei dati meteorologici;
b) il Centro Monitoraggio Geologico, con competenze specifiche in materia di monitoraggio delle aree instabili dal punto di vista idrogeologico e di segnalazione delle relative situazioni di pericolo alle strutture operative della Giunta regionale.
4. Presso la Sala Operativa regionale, di cui all'articolo 10, è ubicato il Centro Funzionale di Monitoraggio dei Rischi, attivo 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno, con competenze specifiche in materia di previsione, monitoraggio e sorveglianza in tempo reale degli eventi naturali prevedibili e dei loro effetti sul territorio, nonché di definizione degli scenari di rischio e di allertamento del sistema di protezione civile.
5. Con una o più deliberazioni della Giunta regionale, da adottare nel rispetto delle direttive statali sulle modalità di organizzazione e svolgimento dell'attività di allertamento, sono disciplinate:
a) le attribuzioni specifiche e la dotazione organica del Centro Funzionale Decentrato, di cui al presento articolo, con l'assegnazione di personale adeguato e dotato di specifiche professionalità secondo quanto previsto all'articolo 46 del Codice;
b) le procedure di coordinamento del Centro Funzionale Decentrato, di cui alla lettera a), con gli altri uffici regionali, con i presidi territoriali, nonché con le componenti, le strutture operative e i soggetti concorrenti del Sistema regionale di protezione civile.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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