Legge Regionale
29 dicembre 2021
, n. 27
Disposizioni regionali in materia di protezione civile
(BURL n. 52, suppl. del 31 Dicembre 2021 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-12-30;27
Art. 12
(Colonna mobile regionale)
1. Al fine di garantire una più efficace risposta degli interventi di protezione civile in previsione o durante le situazioni emergenziali di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), la Regione organizza e gestisce, in conformità all'articolo 11, comma 1, lettera h), del Codice, la Colonna mobile regionale di protezione civile, costituita dal complesso di persone, materiali e mezzi chiamati a rispondere alle emergenze di protezione civile, secondo requisiti di carattere tecnico-operativo definiti, con deliberazione della Giunta regionale, al fine di garantire una risposta di valenza regionale.
2. La Colonna mobile regionale è costituita dalla sommatoria di due macrocomponenti: una regionale, direttamente organizzata e coordinata dalla Regione, e una corrispondente alle dodici componenti di area vasta, organizzate e coordinate dalle province e dalla Città metropolitana di Milano territorialmente competenti, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), numero 5.
3. Alla Colonna mobile regionale possono essere chiamati a partecipare, a seconda delle caratteristiche e della specificità degli eventi emergenziali in corso e sotto la direzione della Regione, tutti i soggetti che costituiscono il Sistema regionale di protezione civile e che operano nel relativo ambito territoriale, fra i quali, in Lombardia, assume particolare rilevanza, quale struttura operativa principale, il volontariato organizzato di cui all'articolo 22.
4. Con deliberazione della Giunta regionale sono disciplinati:
a) i criteri per la composizione, l'organizzazione e il funzionamento della Colonna mobile regionale;
b) le modalità di partecipazione della Colonna mobile regionale alle attività di protezione civile, anche in coordinamento con le articolazioni regionali o nazionali delle strutture operative e con i soggetti concorrenti di cui all'articolo 13 del Codice;
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia