Legge Regionale 29 dicembre 2021 , n. 27

Disposizioni regionali in materia di protezione civile

(BURL n. 52, suppl. del 31 Dicembre 2021 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-12-30;27

Art. 14
(Uffici Territoriali Regionali)
1. Gli Uffici Territoriali Regionali costituiscono, a livello locale, articolazione e presidio istituzionale regionale di protezione civile, assicurando comunicazione, supporto e accompagnamento ai soggetti pubblici e privati.
2. Nell'ambito delle attività di protezione civile svolte dalla Regione ai sensi della presente legge, gli Uffici Territoriali Regionali, con il concorso delle strutture del Sistema regionale di protezione civile, degli enti del sistema regionale di cui alla l.r. 30/2006 e delle altre strutture della Giunta regionale, in base alla rispettiva competenza, esercitano le seguenti funzioni, anche attraverso il coinvolgimento di altri soggetti mediante apposite convenzioni o accordi:
a) presidio del territorio in situazioni di emergenza, per l'esercizio, da parte della Regione, delle funzioni individuate al comma 3;
b) autorità idraulica con riferimento ai corsi d'acqua inseriti nel reticolo idrico di competenza regionale, per l'esercizio, da parte della Regione, delle funzioni individuate al comma 4.
3. Anche per il tramite degli Uffici Territoriali Regionali, la Regione esercita a livello territoriale le seguenti funzioni di competenza:
a) raccordo tra la direzione regionale competente per le attività di protezione civile e le altre componenti, le strutture operative e i soggetti concorrenti del sistema regionale di protezione civile e i presidi territoriali operanti sul territorio di rispettiva competenza;
b) raccordo con le Sale Operative di area vasta, con la Sala Operativa regionale e con le prefetture territorialmente competenti, nonché partecipazione all'Unità di crisi regionale;
c) raccordo con le strutture attivate per gestire localmente le emergenze;
d) supporto agli enti locali nell'esercizio delle funzioni di protezione civile;
e) attività di ricognizione e accertamento dei danni subiti nel territorio degli enti locali a causa dell'evento emergenziale e attività di validazione delle richieste formulate da tali enti per la dichiarazione dello stato di emergenza.
4. Per il tramite degli Uffici Territoriali Regionali, quali autorità idraulica individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 29 giugno 2009, n. 10 (Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale), con riferimento ai corsi d'acqua inseriti nel reticolo idrico di competenza regionale, la Regione esercita a livello territoriale le seguenti funzioni di competenza:
a) presidio delle aree di rischio idraulico e di altre situazioni individuate come rischiose o critiche per l'incolumità della cittadinanza;
b) verifica di situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, anche in raccordo con enti locali e gestori di infrastrutture interferenti con il reticolo idrico;
c) intervento sul posto in presenza di danni, per gli interventi di ripristino;
d) gestione dei lavori di somma urgenza ed espletamento delle relative procedure di legge.
5. Con apposita deliberazione di Giunta, la Regione definisce il modello organizzativo degli Uffici Territoriali Regionali e disciplina le modalità di coordinamento tra le strutture operative locali e regionali di protezione civile e gli Uffici Territoriali Regionali nello svolgimento delle attività di cui alla presente legge.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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