Legge Regionale 29 dicembre 2021 , n. 27

Disposizioni regionali in materia di protezione civile

(BURL n. 52, suppl. del 31 Dicembre 2021 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-12-30;27

Art. 16
(Piano regionale in materia di antincendio boschivo)
1. La Giunta regionale, nel rispetto e fermo restando quanto previsto nelle pertinenti disposizioni di cui alla legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi), al decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120 (Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile) convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155 e alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), approva il piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, quale piano di settore del piano regionale di protezione civile di cui all'articolo 15 della presente legge; il piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi è redatto promuovendo la collaborazione, per quanto di rispettiva competenza, con i Vigili del Fuoco, i Carabinieri Forestali, le comunità montane, gli enti di area vasta, gli enti gestori dei parchi, l'Ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste (ERSAF), ARPA Lombardia e le organizzazioni di volontariato, con il compito di analizzare le criticità emerse in applicazione del precedente piano e di proporre suggerimenti tecnico operativi.
2. Il piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi è sottoposto a revisione annuale. Il piano di cui al presente comma contiene, fermo quanto previsto all'articolo 3, comma 3, dalla legge 353/2000 e all'articolo 4 del decreto-legge 120/2021 convertito dalla legge 155/2021, anche:
a) l'individuazione delle aree e dei periodi a rischio di incendio boschivo, delle azioni vietate che possono determinare anche solo potenzialmente l'innesco di incendio nelle aree e nei periodi predetti, nonché la ricognizione delle relative sanzioni previste dalla normativa vigente;
b) la previsione di attività di ricerca e pianificazione;
c) l'individuazione delle attività di informazione, formazione, addestramento e aggiornamento in materia di antincendio boschivo dirette a tutti i soggetti che, a vario titolo, intervengono nelle attività di antincendio boschivo;
d) la descrizione dell'organizzazione del sistema regionale dell'antincendio boschivo, con definizione delle procedure per la lotta attiva contro gli incendi boschivi, degli specifici ruoli attribuiti ai soggetti che intervengono nelle attività di antincendio boschivo, della consistenza e della localizzazione dei mezzi, degli strumenti e delle risorse umane da impiegarsi nelle attività di pertinenza;
e) la definizione del quadro economico-finanziario delle attività di pertinenza, ivi compresi i criteri di riparto delle risorse finanziarie disponibili.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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