Legge Regionale 29 dicembre 2021 , n. 27

Disposizioni regionali in materia di protezione civile

(BURL n. 52, suppl. del 31 Dicembre 2021 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-12-30;27

Art. 22
(Partecipazione dei cittadini e volontariato organizzato di protezione civile)
1. La Regione riconosce la valenza istituzionale del volontariato organizzato quale articolazione fondamentale del Sistema regionale della protezione civile nello svolgimento delle attività di cui alla presente legge, espressione del principio fondamentale di solidarietà sociale, e favorisce il coinvolgimento attivo e la partecipazione della fascia giovane della popolazione.
2. Il volontariato di protezione civile, inteso quale forma spontanea, individuale o associativa, di partecipazione dei cittadini, a tutti i livelli, allo svolgimento delle attività di cui alla presente legge, può essere svolto:
a) in forma organizzata, dai cittadini attraverso la partecipazione al volontariato organizzato di protezione civile iscritto nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile di cui al comma 3;
b) in forma non organizzata, da singoli cittadini a titolo personale, in forma occasionale e in situazioni emergenziali, per i primi interventi direttamente rivolti al proprio ambito personale, familiare e di prossimità, coordinandosi con l'attività delle organizzazioni di cui alla lettera a);
c) in forma non organizzata e occasionale, da singoli cittadini che compartecipano alle attività di soccorso non direttamente riferite al loro ambito personale, familiare o di prossimità; tale forma di partecipazione alle attività di soccorso si svolge in conformità a specifiche linee guida da adottare con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 31, comma 4, del Codice.
3. L'elenco territoriale del volontariato di protezione civile è istituito presso la Regione ai sensi dell'articolo 34 del Codice; con apposito regolamento regionale, da adottare in conformità alle linee guida nazionali, ne sono definiti la struttura, le sezioni e la composizione, i requisiti e le modalità di iscrizione e permanenza, le tipologie di soggetti che possono presentare domanda ai fini dell'iscrizione medesima, i controlli, le ipotesi di revoca dell'operatività, di sospensione o di cancellazione dall'elenco medesimo e di comminazione di sanzioni disciplinari.
4. I soggetti che intendono partecipare alle attività di protezione civile di cui alla presente legge, sul territorio regionale, in Italia, o all'estero, nonché svolgere attività formative e addestrative nel medesimo ambito, devono essere iscritti nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile della Lombardia, di cui al comma 3. Le organizzazioni di volontariato, le reti associative e gli altri enti del terzo settore iscritti nel registro unico di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), che annoverano la protezione civile tra le attività di interesse generale in cui operano ai sensi dell'articolo 5 dello stesso decreto legislativo, nonché le altre forme di volontariato organizzato di protezione civile, sono soggette all'obbligo di iscrizione nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile della Lombardia, di cui al comma 3 del presente articolo.
5. Al fine di essere integrati nel Sistema regionale di protezione civile, i gruppi comunali, intercomunali o di area vasta costituiti ai sensi dell'articolo 35 del Codice si iscrivono nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile di cui al comma 3 del presente articolo.
6. Con il regolamento regionale di cui al comma 3, sono, altresì, definite, in conformità alle linee guida nazionali, le specializzazioni che caratterizzano le attività del volontariato organizzato di protezione civile, da registrare in apposito sistema informatico di gestione dell'elenco territoriale di cui al medesimo comma 3, e sono disciplinati modalità e requisiti di adesione a tali specializzazioni da parte dei soggetti iscritti nel predetto elenco territoriale.
7. La Regione, con deliberazione di Giunta, può stanziare a favore del volontariato organizzato di protezione civile di cui al presente articolo, nei limiti delle risorse disponibili, anche a integrazione di eventuali fondi nazionali messi a disposizione per le medesime finalità, contributi economico-finanziari volti alla realizzazione di specifici progetti inerenti al potenziamento della capacità operativa, all'incremento qualitativo del livello di formazione e di addestramento oppure rispondenti ai criteri previsti dall'articolo 37 del Codice.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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