Legge Regionale
29 dicembre 2021
, n. 27
Disposizioni regionali in materia di protezione civile
(BURL n. 52, suppl. del 31 Dicembre 2021 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-12-30;27
Art. 23
(Comitati di coordinamento del volontariato di protezione civile e Comitato regionale del volontariato di protezione civile)
1. In ciascuna provincia e nella Città metropolitana di Milano è costituito un Comitato di coordinamento del volontariato di protezione civile, che rappresenta tutto il volontariato organizzato di protezione civile iscritto nell'apposita articolazione provinciale dell'elenco territoriale e presente all'interno dello specifico territorio di riferimento, con compiti di coordinamento, di supporto tecnico operativo agli enti di area vasta e alle altre componenti del Sistema regionale di protezione civile e di struttura di riferimento per le attività formative, addestrative e operative del volontariato organizzato.
2. Con apposita deliberazione, la Giunta regionale specifica e disciplina compiti e termini per la costituzione dei Comitati di coordinamento del volontariato di cui al comma 1, le modalità di rappresentanza e di scelta dei componenti dei medesimi Comitati, nonché le procedure per la gestione delle attività e dei rapporti con gli enti istituzionali.(2)
3. Il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore regionale competente per la protezione civile, su delega del Presidente, costituisce, con proprio decreto, il Comitato regionale del volontariato di protezione civile, secondo la disciplina di cui ai successivi commi del presente articolo.
4. I membri del Comitato regionale del volontariato di protezione civile rimangono in carica tre anni e svolgono le loro attività a titolo gratuito. Ai componenti del Comitato regionale del volontariato di protezione civile, per la partecipazione alle sedute del medesimo Comitato, sono garantiti i benefici di legge di cui agli articoli 39 e 40 del Codice. Il Comitato è composto dai rappresentanti dei Comitati di coordinamento del volontariato di cui al comma 1 del presente articolo, da individuare, in proporzione alla composizione numerica di tali soggetti, secondo le modalità definite con apposita deliberazione di Giunta regionale. Il Comitato regionale del volontariato di protezione civile si dota di un proprio regolamento sulle modalità di funzionamento, approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti e redatto sulla base delle linee guida approvate dalla Giunta regionale. In ogni caso, il Comitato regionale del volontariato di protezione civile individua, fra i suoi componenti, un proprio organismo direttivo ristretto, formato da un numero di membri non superiore a dieci, il quale ha il compito di stimolare, promuovere e coordinare l'attività del Comitato medesimo. Il Comitato si riunisce mediante incontri periodici almeno due volte all'anno. Possono partecipare alle sedute, a titolo gratuito, anche altri soggetti invitati in relazione agli argomenti da trattare.
5. Sono attribuite al Comitato regionale del volontariato di protezione civile le seguenti competenze:
b) compiti consultivi in ordine a tutte le attività di protezione civile svolte dal volontariato e in particolare compiti di ricerca, approfondimento e confronto su tematiche relative alla promozione, alla formazione e allo sviluppo del volontariato organizzato di protezione civile;
c) sede di confronto con le autorità regionali e locali di protezione civile sulle tematiche relative alle attività di protezione civile svolte dal volontariato e, in particolare, alla promozione, alla formazione e allo sviluppo del volontariato;
d) supporto alla Regione nel raccordo e coordinamento del volontariato organizzato di protezione civile, inclusi i Comitati di coordinamento del volontariato, con le componenti e le altre strutture operative della protezione civile nello svolgimento delle attività di competenza;(3)
e) designazione del rappresentante dei soggetti iscritti nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile di cui all'articolo 22, ai fini della partecipazione al Comitato nazionale di cui all'articolo 42, comma 2, lettera b), del Codice.
6. Al fine di svolgere attività operative di coordinamento, i Comitati di coordinamento del volontariato di protezione civile di cui al comma 1 e il Comitato regionale di cui al comma 3 possono, altresì, costituire una associazione, anche in forma riconosciuta.(4)
6 bis. I Comitati di coordinamento del volontariato di protezione civile e il Comitato regionale del volontariato di protezione civile trasmettono alla provincia o alla Città metropolitana di rispettiva competenza territoriale e alla Regione copia dell’atto costitutivo e dello statuto, nonché eventuali relative modifiche, riferiti all’associazione tramite la quale operano ai sensi del comma 6.(5)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia