Legge Regionale 29 dicembre 2021 , n. 27

Disposizioni regionali in materia di protezione civile

(BURL n. 52, suppl. del 31 Dicembre 2021 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-12-30;27

Art. 24
(Formazione e diffusione della cultura di protezione civile)
1. La Regione, nel rispetto degli indirizzi generali per le attività di formazione di protezione civile di cui all'articolo 8 del Codice, promuove, organizza e indirizza la formazione e la diffusione della cultura di protezione civile in tutto il territorio regionale, anche al fine di favorire il coinvolgimento attivo e la partecipazione della fascia giovane della popolazione.
2. La Regione garantisce un quadro coordinato delle attività formative attraverso la Scuola Superiore di Protezione Civile, che opera in conformità ad apposito programma triennale per la formazione e la diffusione della cultura di protezione civile. Con deliberazione della Giunta regionale sono specificati i compiti della Scuola Superiore di Protezione Civile e del relativo comitato tecnico scientifico.
3. In particolare, la Scuola Superiore di Protezione Civile:
a) promuove e organizza, anche mediante l'eventuale coinvolgimento, previa intesa e a titolo gratuito, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco o anche delle strutture operative e dei soggetti concorrenti di cui all'articolo 13 del Codice e di cui all'articolo 4, comma 6, della presente legge, percorsi formativi per la preparazione, l'aggiornamento, l'addestramento, la formazione specialistica:
1. obbligatoria dei dipendenti degli enti locali, di cui agli articoli 6, comma 3, 7, comma 2, lettera d), e 19 della presente legge;
2. degli operatori istituzionali;
3. degli aderenti al volontariato organizzato di protezione civile di cui all'articolo 22 della presente legge;
b) provvede al riconoscimento, a livello regionale, anche mediante apposito applicativo informatico, delle proposte formative di enti e strutture territoriali in conformità agli standard formativi approvati con deliberazione di Giunta regionale;
c) promuove la diffusione della cultura di protezione civile, la sensibilizzazione e l'educazione civica in materia di protezione civile, portando a conoscenza della collettività, degli enti pubblici e privati e dei tecnici interessati i comportamenti necessari per mitigare i rischi, affrontare i medesimi, porre in essere misure di autoprotezione e ridurne gli effetti dannosi.
4. La Regione nello svolgimento delle attività di formazione e diffusione della cultura di protezione civile:
a) redige il programma triennale per la formazione e la diffusione della cultura di protezione civile;
b) vigila sullo svolgimento, da parte delle province e della Città metropolitana di Milano, delle attività di coordinamento, a livello territoriale, della formazione rivolta agli operatori istituzionali e agli aderenti al volontariato organizzato di protezione civile, di cui all'articolo 22, nonché di diffusione della cultura di protezione civile fra la cittadinanza;
c) promuove accordi con l'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia per favorire, mediante iniziative rivolte al sistema scolastico che prevedano la costituzione di reti tra le istituzioni scolastiche e i soggetti che afferiscono al mondo della protezione civile, la diffusione della cultura della protezione civile medesima;
d) promuove l'avvio di percorsi formativi, nonché di progetti e collaborazioni con le università e gli istituti di ricerca e formazione, associazioni ed altri enti pubblici o privati che trattino tematiche afferenti o comunque rilevanti nell'ambito delle attività di protezione civile;
e) garantisce, per quanto di propria competenza, adeguata diffusione alle campagne nazionali e regionali di informazione alla cittadinanza.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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