Legge Regionale 29 dicembre 2021 , n. 27

Disposizioni regionali in materia di protezione civile

(BURL n. 52, suppl. del 31 Dicembre 2021 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-12-30;27

Art. 28
(Norme abrogate)
1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogati:
a) la legge regionale 22 maggio 2004, n. 16 (Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile);(6)
b) il regolamento regionale 18 ottobre 2010, n. 9 (Regolamento di attuazione dell'albo regionale del volontariato di protezione civile (ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 22 maggio 2004, n. 16, 'Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile');(7)
c) il regolamento regionale 15 febbraio 2018, n. 6 (Adeguamento del regolamento regionale 18 ottobre 2010, n. 9 (Regolamento di attuazione dell'albo regionale del volontariato di protezione civile (ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 22 maggio 2004, n. 16, 'Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile')) all'articolo 4, comma 5, della legge regionale 10 agosto 2017, n. 22 (Assestamento al bilancio 2017/2019 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali), e all'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 41 (Modifiche all'articolo 5.1 e all'articolo 9-bis della legge regionale 22 maggio 2004, n. 16 'Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile').(8)
2. Ferma restando l'efficacia, dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle disposizioni direttamente applicabili della stessa legge, gli atti normativi abrogati di cui al comma 1 e i relativi provvedimenti attuativi continuano ad applicarsi fino alla vigenza delle corrispondenti, specifiche disposizioni attuative della presente legge. Sono fatti salvi gli effetti prodotti o comunque derivanti dalla legge e dai regolamenti regionali di cui al comma 1, ivi inclusa la relativa copertura finanziaria.
3. I regolamenti e gli atti amministrativi e tecnici adottati in attuazione della presente legge individuano espressamente i provvedimenti di cui al comma 2 che perdono efficacia dalla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni attuative.
NOTE:
6. Si rinvia alla l.r. 22 maggio 2004, n. 16, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
7. Si rinvia al r.r. 18 ottobre 2010, n. 9, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
8. Si rinvia al r.r. 15 febbraio 2018, n. 6, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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