Legge Regionale
29 dicembre 2021
, n. 27
Disposizioni regionali in materia di protezione civile
(BURL n. 52, suppl. del 31 Dicembre 2021 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-12-30;27
Art. 30
(Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente conseguiti dall'organizzazione e funzionamento del sistema di protezione civile lombardo per le attività di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, gestione e superamento delle emergenze prodotte da calamità naturali o dall'attività dell'uomo.
2. A tal fine, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione biennale che descrive e documenta:
a) la progressiva attuazione del piano regionale di protezione civile, anche con riferimento alla sezione settoriale e alle modalità di partecipazione dei cittadini alla sua elaborazione ai sensi dell'articolo 18 del Codice, come attuato dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2021;
b) gli strumenti e le modalità organizzative con cui si coordinano gli attori nelle attività previste al comma 1 ai diversi livelli territoriali, su quali aspetti emergono criticità e a quali condizioni si osserva l'integrazione maggiore;
c) il livello di completamento e aggiornamento dei piani di protezione civile degli enti locali, il loro grado di attuazione, gli ambiti che evidenziano un bisogno di supporto, le attività pianificate per rispondervi;
d) l'entità, la struttura e la composizione dell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile, articolate anche per specialità, le eventuali variazioni nel tempo con le ragioni che le motivano;
e) le risorse utilizzate per ambito territoriale secondo le linee di finanziamento previste all'articolo 9 e i contributi che le organizzazioni di volontariato regionale hanno ottenuto in base all'articolo 37 del (Codice della protezione civile);
f) le modalità e gli esiti dell'applicazione di misure premiali o penalizzanti, previste all'articolo 31;
3. Il Comitato Paritetico e la Commissione consiliare competente possono indicare priorità di approfondimento tra i quesiti previsti al comma 2 o proporre quesiti ulteriori sulla base di emergenze o calamità intervenute.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia