Legge Regionale 11 aprile 2022 , n. 6

Il ruolo degli immobili pubblici nel potenziamento degli impianti fotovoltaici (FER). Verso l'autonomia energetica regionale

(BURL n. 15 sup. del 13 Aprile 2022 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2022-04-11;6

Art. 1
(Oggetto e finalità)
1. La presente legge incentiva la realizzazione e diffusione di impianti fotovoltaici, anche abbinati ai sistemi di accumulo, sugli immobili di proprietà dei comuni, delle unioni di comuni, delle province e della Città metropolitana di Milano, degli enti gestori dei parchi regionali di cui alla legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) e delle comunità montane, in coerenza con gli obiettivi regionali in tema di riduzione dei consumi energetici.
2. Le disposizioni della presente legge, anche al fine di conseguire gli obiettivi dei piani e programmi regionali in materia di energia e ambiente, perseguono le seguenti finalità:
a) promuovere lo sviluppo sostenibile, di cui all'articolo 11 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
b) raggiungere gli obiettivi derivanti dall'assunzione di impegni nazionali ed europei in materia di diffusione delle fonti energetiche rinnovabili.
3. Le finalità di cui al comma 2 sono perseguite attraverso le seguenti azioni:
a) sviluppare le energie rinnovabili e promuovere l'autoconsumo di energia;
b) realizzare infrastrutture a supporto di comunità energetiche;
c) promuovere la decarbonizzazione e lo sviluppo della green economy;
d) aumentare l'adattamento e la resilienza del sistema lombardo ai cambiamenti climatici;
e) ridurre le emissioni di gas climalteranti in atmosfera;
f) promuovere l'autonomia energetica della Lombardia.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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