Legge Regionale 11 aprile 2022 , n. 6

Il ruolo degli immobili pubblici nel potenziamento degli impianti fotovoltaici (FER). Verso l'autonomia energetica regionale

(BURL n. 15 sup. del 13 Aprile 2022 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2022-04-11;6

Art. 3
(Individuazione delle superfici utilizzabili)(3)
1. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1, entro dodici mesi dall'approvazione dei criteri di cui al comma 3, trasmettono ai competenti uffici regionali la ricognizione delle superfici utilizzabili per l’installazione di impianti fotovoltaici ammissibili agli incentivi di cui alla presente legge.(4)
2. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1 possono redigere, altresì, una diagnosi energetica volta alla determinazione dei fabbisogni energetici degli edifici di proprietà e delle opportunità di risparmio energetico.
3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente, la Giunta regionale disciplina:
a) i criteri per l'identificazione delle superfici utilizzabili tenuto conto delle caratteristiche tecnologiche degli impianti, compresi quelli che possono essere dotati di sistemi di accumulo dell'energia prodotta opportunamente dimensionati;
b) i criteri per l'individuazione degli ambiti urbanistici che per caratteristiche paesaggistiche, storiche e artistiche possono essere esclusi dalla ricognizione;
c) le modalità operative di trasmissione della ricognizione;
d) le modalità di informazione e comunicazione ai cittadini, anche in tempo reale, in ordine alla quantità di energia prodotta dagli impianti realizzati ai sensi della presente legge.
4. Sono esclusi dalla ricognizione di cui al comma 1 i beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).(5)
5. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1 possono effettuare anche in forma associata le attività di ricognizione e di redazione della diagnosi energetica previste dal presente articolo.
6. Gli impianti fotovoltaici realizzati ai sensi della presente legge possono essere utilizzati nell'ambito di comunità energetiche rinnovabili costituite ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 (Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento UE 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE) e della legge regionale23 febbraio 2022, n. 2 (Promozione e sviluppo di un sistema di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) in Lombardia. Verso l'autonomia energetica).
7. La ricognizione di cui al comma 1è pubblicata sul sito web istituzionale degli enti e sul sito web istituzionale di Regione Lombardia.
NOTE:
3. La rubrica è stata sostituita dall'art. 18, comma 2, lett. c) della l.r. 8 agosto 2022, n. 17. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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