Legge Regionale 11 aprile 2022 , n. 6

Il ruolo degli immobili pubblici nel potenziamento degli impianti fotovoltaici (FER). Verso l'autonomia energetica regionale

(BURL n. 15 sup. del 13 Aprile 2022 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2022-04-11;6

Art. 4
(Disposizioni per la realizzazione di impianti fotovoltaici)
1. Per la realizzazione di impianti ed eventuali sistemi di accumulo di cui alla presente legge, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, entro ventiquattro mesi dall'assegnazione dei contributi previsti all'articolo 6, comma 1, affidano i lavori ovvero assegnano in concessione le superfici utilizzabili.
2. In caso di affidamento di contratti di concessione delle superfici utilizzabili, l'utilità economica per l'amministrazione può essere costituita anche dalla condivisione dell'energia prodotta.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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