Legge Regionale
11 aprile 2022
, n. 6
Il ruolo degli immobili pubblici nel potenziamento degli impianti fotovoltaici (FER). Verso l'autonomia energetica regionale
(BURL n. 15 sup. del 13 Aprile 2022 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2022-04-11;6
Art. 5
1. Possono essere oggetto della ricognizione di cui all'articolo 3, comma 1, le aree agricole individuate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 765 del 1967). Sono escluse dalla ricognizione di cui all’articolo 3, comma 1, le aree agricole sottoposte a tutela ai sensi del d.lgs. 42/2004.(8)
2. Con riguardo alle aree di cui al comma 1, i finanziamenti di cui all’articolo 6 sono erogati esclusivamente per la realizzazione di impianti agro-voltaici.(9)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia